Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2712 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2712 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DESIATO ROMEO N. IL 16/10/1944

aVitc

avverso la sentenza n. 585/2011 CORTE APPELLÓSEZ.DIST. di
TARANTO, del 26/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 06/12/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
SC4

.(10ruw,he

1.La Corte di Appello di Lecce, \”con sentenza emessa il 26/0V/2013, in
riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Manduria,
in data 12/10/2010 – appellata da Romeo Desiato, imputato dei reati di cui agli
artt. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001 e 349, comma 2, cod. proc. pen. (come
contestato in atti) – dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato
in ordine alla violazione edilizia perché estinta per prescrizione; rideterminava la

reclusione ed C 150,00 di multa; il tutto in continuazione con il fatto/reato di cui
alla sentenza irrevocabile del 19/12/2006 dello stesso Tribunale di
Taranto/Manduria; confermava nel resto.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di
motivazione, ex art. 606 lett. e) cod. pen.

3.Trattasi di censura generica non correlata in modo giuridicamente
pertinente alle ragioni poste a base della decisione impugnata.

4. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Romeo
Desiato, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 06 Dicembre 2013
Il Componente estensore

pena per il residuo reato ex art. 349 cod. pen. in quella di mesi due, gg. 15 di

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