Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2711 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2711 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

Data Udienza: 06/12/2013

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Santo Lucia Anna, nata ad Avetrana il 28.6.36
imputata art. 44/b D.P.R. 380/01
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, sez. dist. Taranto, del 5.2.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

Con la decisione impugnata, la Corte d’appello ha confermato la condanna inflitta alla
ricorrente per una violazione edilizia ed ha, al contempo, respinto l’eccezione di nullità
proposta con l’appello fondata sul rilievo che il decreto di citazione a lei notificato conteneva
dati anagrafici errati.
Di tale decisione si duole la ricorrente osservando, in primo luogo, che la Corte ha
affrontato la questione solo in sentenza e non nel contraddittorio ed ha ignorato anche
l’obiezione analoga con la quale, in appello, l’imputata si era doluta del fatto che neppure il
giudice di primo grado avesse affrontato il tema della identità dell’imputata ex professo, in
sentenza e non nel dibattimento. Ciò determina, ad avviso della ricorrente, un error in
procedendo, che giustificherebbe l’accoglimento del presente ricorso.
La doglianza è manifestamente infondata e, quindi, inammissibile. La questione posta
dalla ricorrente è puramente formale e priva di effetti pratici sul piano del diritto della difesa.

4L-

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 6 dicembre 2013

Il Pr iente

Ed invero, risulta che l’avviso ex art. 415 bis c.p.p. (pur contenente la data di nascita errata) è stato
notificato “a mani proprie” ( f. 32/verso). Notifica identica si è avuta per l’atto di citazione a
giudizio (v. f 10) ed, infine, entrambe le sentenze di merito recano la corretta data di nascita
dell’imputata.
Ciò equivale a dire che – come bene sottolineatosi nella sentenza di appello – «la
indicazione della data di nascita di un mese diverso (maggio anziché giugno), frutto
evidentemente di un mero errore materiale (agevolmente percepibile nel generale contesto
offerto da tutte le altre univoche indicazioni) non ha impedito all’imputata di avere esatta
cognizione della esistenza del procedimento a suo carico e della indicazione della udienza
dibattimentale fissata per lo svolgimento del giudizio».
Tutto ciò, tanto è esatto che neppure la ricorrente, nel presente gravame, spiega quali
fossero i temi su cui discutere, fermo restando che la difesa – che pure ha partecipato al
giudizio – ben avrebbe potuto, in giudizio, sollecitare l’attenzione dei giudici sulla questione
della diversità di mese di nascita evidenziando le (non meglio identificate) tematiche da dibattere.

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