Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27107 del 23/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 27107 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STOICA ADRIAN (OBBLIGO PRES.) N. IL 29/11/1984
avverso la sentenza n. 7/2015 CORTE APPELLO di CATANIA, del
22/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
-lette/sentite le conclusioni del PG Dott. -77-7ii
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v1

7-4( Loyz-1,,

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 23/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 22 aprile 2015 la Corte d’appello di Catania
ha accolto la richiesta di consegna formulata dall’Autorità giudiziaria rumena nei
confronti del cittadino rumeno Stoica Adrian in relazione al m.a.e. esecutivo
emesso in data 17 dicembre 2010 dal Tribunale di Tirgu Neamt, con riferimento
alla condanna alla pena di un anno di reclusione, inflittagli per il reato di guida
senza patente commesso in data 27 settembre 2009 e pronunciata dal

irrevocabile perché non appellata dall’interessato.

2. Nell’interesse di Stoica Adrian è stato proposto ricorso per cassazione
avverso la su indicata sentenza dal suo difensore di fiducia, Avv. Salvatore
Sterlino, deducendo violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’art. 7
della I. n. 69/2005, per avere la Corte d’appello omesso di considerare che nel
nostro ordinamento il reato oggetto del m.a.e. costituisce una mera
contravvenzione, astrattamente punibile con l’applicazione della sola pena
pecuniaria dell’ammenda da euro 2.257,00 ad euro 9.032,00, e suscettibile
anche di estinzione mediante oblazione, con la conseguenza che il ricorrente mai
avrebbe potuto essere condannato in Italia ad una pena detentiva per il reato in
esame. Si tratta, dunque, di una enorme sproporzione tra i due regimi
sanzionatori – in Romania è infatti prevista la pena detentiva da uno a cinque
anni di reclusione – che la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare, in ragione
della sua concreta incidenza sulle garanzie costituzionali poste a tutela del
cittadino comunitario, palesandosi in definitiva come illogica e contraddittoria
l’affermazione di “compatibilità tra pene”, tanto con riferimento alla pena in
astratto irrogabile, quanto in relazione alla sanzione concretamente inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.

2. Secondo una pacifica line interpretativa di questa Suprema Corte (da
ultimo, Sez. 6, n. 41133 del 30/09/2014, dep. 03/10/2014, Rv. 260436; Sez. 6,
n. 47012 del 22/11/2013, dep. 25/11/2013, Rv. 257837), in tema di mandato di
arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista
dall’art. 7, comma primo, della I. 22 aprile 2005, n. 69, non rileva l’eventuale
diversità del trattamento sanzionatorio, salva l’ipotesi di una sua macroscopica
esorbitanza rispetto a quello previsto nell’ordinamento interno, tale da far venir
1

medesimo Tribunale con la sentenza n. 241 del 23 settembre 2010, divenuta

meno la stessa pregiudiziale identità o assimilazione dei fatti di reato in
comparazione.
Tuttavia, la “esorbitanza macroscopica”, eventualmente affiorata dall’esame
comparativo dei due regimi sanzionatori, in tanto è suscettibile di incidere sul
principio della doppia punibilità ex art. 7 I. n. 69/2005, in quanto si traduca in
una sostanziale alterazione o trasformazione dello stesso nucleo fondante del
reato nel configurarsi del giudizio astratto di disvalore della condotta, al di là di
una mera nominalistica coincidenza delle fattispecie (v. Sez. 6, 17 gennaio 2013,

stessa pregiudiziale identicità o assimilazione dei due fatti di reato.
Situazione, per vero, non ravvisabile nel caso in esame, in ragione della non
abnorme, né sproporzionata, pena al ricorrente inflitta in Romania per il reato di
guida senza patente. D’altra parte, la Corte d’appello ha correttamente
osservato, al riguardo, che nell’ordinamento richiedente la pena è stata inflitta
tenendo conto delle specifiche modalità dell’azione, del danno provocato alla
vittima e dell’intensità del dolo, avendo il ricorrente distrutto, ponendosi senza
patente alla guida di un’autovettura, un recinto costruito a protezione dei tubi
del gas di proprietà della persona offesa.

3. Al rigetto del ricorso consegue,

ex art. 616 c.p.p., la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 22,
comma 5, della I. n. 69/2005.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma
5, L. n. 69 del 2005.

Così deciso in Roma, lì, 23 giugno 2015

Il Consigliere estensore

n. 3255, Rv. 254182); di tal chè finisce per venire meno, in buona sostanza, la

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