Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27106 del 23/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 27106 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RIEDEL ROBERT (OBBLIGO DIMORA) N. IL 04/08/1973

avverso la sentenza n. 7/2015 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
06/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Fulvio BALDI che ha chiesto
rigettarsi il ricorso;

Udito il difensore Avv. Vino NUZZOLESE che insiste nel ricorso e
nelle memorie in atti;

Data Udienza: 23/06/2015

Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Trieste ha disposto, a seguito
dell’esecuzione di mandato di arresto europeo, la consegna dì Riedel Robert alla
Autorità Giudiziaria di Herotengenbosch ( Paesi Bassi ). Tanto per la esecuzione
della pena inflitta con sentenza della Corte di Appello di Herotengenbosch del 18
marzo 2010 , definitiva nel marzo dell’anno successivo, inerente più reati di
falsità in atti e due reati di truffa, fatti tutti compresi nel periodo di tempo

2. La Corte territoriale, verificati gli ulteriori presupposti per l’accoglimento della
richiesta di consegna, ha disatteso la tesi difensiva secondo cui detta richiesta
avrebbe dovuto essere respinta in applicazione della L. 22 aprile 2005, n. 69,
art. 18, comma 1, lett. r), nella portata assunta per effetto della sentenza della
Corte costituzionale 24 giugno 2010, n. 227, e dunque nella parte in cui prevede
il rifiuto di consegna anche con riferimento al cittadino di un Paese membro
dell’Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o
dimora nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in Italia
conformemente al diritto interno.

3. Impugna tramite il difensore di fiducia il Riedel e deduce violazione di legge a
norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
La difesa ribadisce, anche con le memorie depositate in data, l’applicabilità alla
specie della causa ostativa di cui alla lettera r del citato comma I dell’art. 18
legge MAE , prospettazione fondata sulla documentazione in atti, utile a
testimoniare il radicamento del ricorrente nel territorio italiano.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.

2. La documentazione offerta alla Corte territoriale come anche le risultanze
della indagine all’uopo disposta dai Giudici distrettuali (nei relativi punti
determinanti riportata per esteso nel ricorso), elementi indicati a proposito del
preteso “radicamento” del Redeil

sul territorio nazionale, sono stati

coerentemente ritenuti inadeguati allo scopo.
Si tratta, infatti, di diversi documenti tutti attestanti la presenza in Italia del
ricorrente a partire dalla fine del 2014, destinati in via logica a supportare l’idea
del Riedel di volersi, nell’immediato futuro, stabilmente radicare in Italia, quivi
collocando il centro dei propri interessi lavorativi e familiari. Non consentono di

coperto tra il novembre del 2004 ed il marzo del 2006.

affermare, per contro, la presenza di un radicamento, già adeguatamente
consolidato, nel territorio italiano.
2.1. Le nozioni di residenza e di dimora funzionali alla causa ostativa alla
consegna prevista dalla lettera R dell’art. 18 comma I legge MAE, secondo la
costante interpretazione offerta da questa Corte, presuppongono un radicamento
reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato. Radicamento i cui indici
sintomatici e concorrenti sono in genere stati delineati attraverso il riferimento
alla legalità della presenza in Italia, all’apprezzabile continuità temporale e

del reato e la condanna conseguita all’estero, alla fissazione in Italia della sede
principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi,
familiari ed affettivi, al pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali.
Indici, questi, dai quali è possibile prescindere solo per il cittadino comunitario
che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente in conseguenza di un
soggiorno in Italia per un periodo ininterrotto di cinque anni (tra i tanti arresti
cfr Sez. 6″, Sentenza n. 14710 del 09/04/2010, rv. 246747 ; Sez. 6″, Sentenza
n. 43011 del 6/11/2012, Vaduva, rv. 253794).
2.2. La stessa Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 227/2010, ha avuto
modo di precisare che “le nozioni di residenza e di dimora utilizzate dalla
decisione quadro 2002/584/GAI, nonché per altra ipotesi dalla legge italiana di
recepimento, sono nozioni comunitarie, che richiedono una interpretazione
autonoma ed uniforme, a ragione della esigenza e della finalità di applicazione
uniforme che è alla base della decisione quadro. Ebbene, la Corte di giustizia non
ha mancato, nella ricordata sentenza Kozlowski 17/07/2008, n. 66/08, di fornire
la sua interpretazione al giudice nazionale; e gli ha fornito indicazioni utili anche
su un piano più generale. In particolare, ha identificato la nozione di “residenza”
con una residenza effettiva nello Stato dell’esecuzione; e la nozione di “dimora”
con un soggiorno stabile di una certa durata in quello Stato, che consenta di
acquisire con tale Stato legami d’intensità pari “a quelli che si instaurano in caso
di residenza” (punto 46). Ad esempio, e per quanto qui rileva, il giudice
comunitario ha sottolineato l’esigenza che il giudice nazionale proceda ad una
valutazione complessiva degli elementi oggettivi che caratterizzano la situazione
del ricercato, come la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i
legami familiari ed economici che ha stabilito nello Stato dell’esecuzione (punti
48 e 54). Ed ha sottolineato, nell’ipotesi che lo straniero risieda o abbia dimora
nello Stato dell’esecuzione, l’esigenza che il giudice valuti anche l’esistenza di un
interesse legittimo del condannato a che la pena sia scontata in quello Stato
(punto 44)”.

stabilità della stessa, alla distanza temporale tra quest’ultima e la commissione

2.3. Nel caso, ritiene la Corte, in linea con le valutazioni rese dai Giudici
distrettuali, che il trasferimento e l’insediamento in Italia del ricorrente, per la
assenza di una apprezzabile continuità temporale e di una adeguata stabilità,
non consentano di affermare il reale radicamento del Riedel nel territorio
italiano.
I dati offerti circoscrivono, infatti, ad ambiti temporali sin troppo recenti ( la fine
del 2014 ) la effettiva presenza in Italia del ricorrente; ed è marcatamente
sospetta la sostanziale sovrapponibilità temporale tra il riscontrato trasferimento

danno del consegnando, trattandosi di elementi destinati a disvelare la
strumentalità dell’iniziativa, vieppiù confermata sul piano logico, dalla
provenienza del Riedel dalla Germania e dunque da una nazione diversa da
quella nel cui territorio sono state commesse le condotte sanzionale penalmente
oggetto della condanna da portare in esecuzione posta a fondamento del
mandato in disamina.

3. Alla luce delle circostanze indicate, è corretta la decisione della Corte
territoriale circa l’insussistenza dei presupposti per un rifiuto di consegna a
norma del L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r).
Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato. E da tale decisione
consegue ulteriormente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui alla citata L. n. 69 febbraio
2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22,
comma 5.
Così deciso il 23 giugno 2015
Il Consigliere estensore

e l’attivazione del procedimento volto alla esecuzione del titolo maturato in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA