Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27104 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 27104 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CELHAKA YLLI N. IL 03/01/1974
avverso la sentenza n. 87/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
17/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. t?,)l,D C VI-t E vr

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Data Udienza: 26/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17.3.2015 la Corte di appello di Bologna, a seguito di
richiesta presentata dalla Autorità Giudiziaria della Repubblica di
Albania, ha concesso l’estradizione del cittadino albanese CELHAKA YLLI
condannato con sentenza del Tribunale del Distretto di Kavaja del
9.4.2013 per il reato di omicidio premeditato ai danni di Ardian Hima e
di produzione e detenzione illegale di armi da guerra alla pena di anni

venti di reclusione.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il CELHAKA con
dichiarazione personale ed a mezzo del suo difensore.
3.

La dichiarazione personale rinvia alla successiva presentazione di motivi.

4.

L’atto a firma dell’avv. DONELLI deduce la mancata trasmissione della
documentazione posta a base della domanda estradizionale e mancata
certezza sulla effettiva conoscenza da parte dell’imputato del processo
penale celebrato a suo carico nello Stato estero.

4.1.

Quanto al primo aspetto non risulta trasmessa la sentenza con la

quale la Corte Suprema di Tirana ha annullato le precedenti due
sentenze di condanna a carico del medesimo ricorrente e per lo stesso
fatto ed a seguito delle quali il CELHAKA fu a suo tempo estradato per
poi essere liberato e tornare in Italia. Ancora, sconosciuta è la
composizione dei singoli Tribunali e della Corti che hanno per quattro
volte giudicato il CELHAKA né il motivo per il quale è stato ritenuto di
riaprire giudizi su fatti già definitivamente giudicati.
4.2.

Quanto al secondo profilo, il processo concluso con la sentenza n.
1 del 9.4.2013 è stato celebrato nella contumacia dell’imputato che,

all’epoca si trovava in Italia e non è dato sapere se l’avv. Kola che lo
rappresentava, fosse stato nominato di ufficio o di fiducia. Nella prima
ipotesi è probabile dedurre che l’imputato non abbia avuto conoscenza
del processo e dunque non vi abbia potuto partecipare attivamente.
5.

Con ricorso a firma dell’avv. CRISTOFORI si deduce violazione ai sensi
dell’art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178,179
e 709 cod. proc. pen.; 16 e 12 della Convenzione europea di
estradizione; 1 e 2 1.n. 69/2005 e C.E.D.U. con riguardo:

All’omessa trasmissione della documentazione indicata nella nota della
A.G. albanese del 17.12.2014;

All’omesso accertamento da parte della Corte territoriale sulla
osservanza da parte della A.G. albanese delle garanzie

1

4

«costituzionali» CEDU e interne relative al giusto processo ed al
diritto di difese in relazione al processo celebratosi in Albania;
Alla mancata sospensione della esecuzione delta estradizione in ragione
della sottoposizione dell’estradando all’esecuzione della pena irrogata
dal Tribunale di Ravenna con sentenza del 6.12.2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso personale dell’estradando è inammissibile per assenza dei
motivi.
2.

Quello a firma tecnica è inammissibile per tardività.

3.

Invero, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2 lett. a), cod.
proc. pen. il termine per la presentazione del ricorso – essendo stata
notificata la sentenza all’estradando ed ai difensori il 31.3.2015, giusta
annotazione di cancelleria in calce – scadeva il 15.4.2015.

4.

Ebbene, l’atto a firma dell’avv. DONELLI è stato depositato il 16.4.2015
e quello a firma dell’avv. CRISTOFORI è stato depositato il 23.4.2015.

5.

Pertanto, entrambi i predetti atti sono stati proposti oltre il termine di
legge.

6.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

7.

Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria di cui all’alt. 203 disp.
att. cod. proc. pen.

8.

L’istanza dei ricorrente atta autorizzazione di colloqui permanenti con la
fidanzata deve essere rigettata, ai sensi dell’art. 18, comma 8, ord.
pen., trattandosi di materia di competenza del direttore dell’istituto
penitenziario.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.. Rigetta l’istanza di autorizzazione
al colloquio.
Così deciso in Roma, 26.5.2015.

Il ricorso è inammissibile.

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