Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27101 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 27101 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SALVO ROSSI CLAUDIA N. IL 30/07/1984
avverso l’ordinanza n. 10/2015 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
06/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 26/05/2015

FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 6 febbraio 2015, il Tribunale del riesame di Roma ha
dichiarato l’inammissibilità del ricorso presentato nell’interesse di Salvo Rossi
Claudia, terza interessata rispetto al provvedimento di sequestro oggetto di
impugnazione, rilevato che, nella procura speciale rilasciata al ricorrente Avv.
Francesco Rotundo, manca qualsiasi riferimento alla procedura di riesame,
laddove l’indicazione “ogni più ampia facoltà di legge” non è tale da conferire
alla procura il carattere “speciale” alla specifica procedura di riesame.
Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso l’Avv. Giuliano Dominici,

difensore di fiducia di Salvo Rossi Claudia, e ne ha chiesto l’annullamento per i
seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge processuale, per avere il Tribunale confuso la
procura ad acta prevista dall’art. 122 cod. proc. pen. e la procura alle liti
rilasciata dal terzo estraneo al procedimento penale ai sensi dell’art. 100 cod.
proc. pen. Evidenzia il ricorrente che, nell’atto di nomina della ricorrente, viene
fatto chiaro riferimento all’art. 100 citato ed è indicato il procedimento per il
quale è stata conferita la procura, mediante numero di registro generale e
autorità procedente; che il testo dell’atto contiene una chiara manifestazione di
volontà della Salvo Rossi di nominare quale proprio difensore di fiducia e
procuratore speciale l’Avv. Francesco Rotundo, non essendo necessarie
particolari formule sacramentali essendo l’atto allegato al ricorso, sicché non può
esservi dubbio alcuno circa la volontà di conferire procura al fine di proporre
l’impugnativa.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il provvedimento sia
annullato con rinvio e l’Avv. Giuliano Dominici, difensore di fiducia di Salvo Rossi
Claudia, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
4. Il ricorso è fondato.
5.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la procura

speciale di cui il difensore del terzo interessato deve essere munito per proporre
ritualmente istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo non è
riconducibile all’istituto previsto dall’art. 122 cod. proc. pen. riguardante il
compimento di singoli atti, ma – secondo le indicazioni desumibili dall’art. 83 cod.
proc. civ., sul quale l’art. 100 cod. proc. pen. è stato modellato – deve essere
intesa come mandato per il singolo giudizio, con la conseguenza che è
sufficiente, ai fini della sua validità, l’indicazione del procedimento interessato e
la volontà di nominare il difensore per tale procedimento (Cass. Sez. 6, n. 2899
del 12/12/2013, Scíno, Rv. 258332). Ancora, questa Corte ha affermato che in
tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo la procura speciale, di
cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità
2

2.

a norma dell’art. 100 cod. proc. pen., deve contenere la chiara manifestazione di
volontà di affidare ad un determinato professionista l’incarico di svolgere le
difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura,
senza che sia necessaria l’adozione di formule sacramentali (Cass. Sez. 6, n.
1286 del 12/12/2013, Galluzzi Rv. 258417).
6.

A tali criteri si conforma la procura speciale conferita al difensore dalla

ricorrente, terzo interessato al procedimento, laddove l’atto allegato al ricorso
per riesame contiene un’espressa indicazione del numero del procedimento

R.G.) con il conferimento di “ogni più ampia facoltà di legge”.
L’atto si modella al disposto dell’art. 100 cod. proc. pen., laddove reca
menzione del procedimento in relazione al quale il mandato è conferito ed
esplicita la volontà di nominare il difensore per tale procedimento e di conferirgli
l’incarico a svolgere le proprie difese nell’ambito di esso, sicchè — contrariamente
a quanto ritenuto dal giudice a quo – deve ritenersi valido.
7.

Ne discende che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio

al Tribunale di Roma per nuovo esame.

P.Q.M.

annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Roma per la decisione sulla richiesta di riesame.

Così deciso in Roma il 26 maggio 2015

Il consigliere estensore

rispetto al quale il mandato è stato riconosciuto al patrono (n. 2769/2013 n.r.

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