Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2710 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2710 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AIELLI LUCIA

Salamone Antonino nato il 27/2/1963;
avverso la sentenza n. 2097/2012 della Corte d’Appello di Palermo del 7/11/2013 ;
visti gli atti , la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza del 19/11/2015 la relazione del Consigliere dott.ssa Lucia Aielli ;
udito il Sostituto Procuratore generale dott. ssa Paola Filippi che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
udito per la parte civile Di Simone Giuseppe: l’avv. Fausto Maria Amato che ha concluso
associandosi alle conclusioni del Procuratore generale ed ha depositato nota spese;
udito il difensore del ricorrente: avv. Tiziana Monterosso in sostituzione del’avv. Alessandro
Bonsignore che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 19/11/2015

Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 7.11.2013, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del
Tribunale di Palermo del 5.10.2011 che aveva condannato Antonino Salamone per il delitto
di usura, alla pena di anni 1 mesi 2 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l’imputato per il tramite del suo difensore, il
quale lamentava la violazione di legge ( artt. 125, 192, 197 bis c.p.p., 644 c.p., in

sentenza di condanna, le dichiarazioni della p.o. il cui racconto avrebbe dovuto essere
oggetto di penetrante vaglio critico, dal momento che il Di Simone , p.o., si era costituito
parte civile. Inoltre le dichiarazioni della parte civile non potevano essere considerate
credibili, in quanto erano state imprecise e contraddittorie tanto che il Salamone veniva
assolto dal delitto di estorsione e non veniva riconosciuta, alla parte civile la richiesta
provvisionale; le dichiarazioni del Di Simone, inoltre, non potevano dirsi spontanee, come
riportato in sentenza, né erano state riscontrate, come sostenuto dal giudice d’appello, in
quanto la documentazione rinvenuta presso l’abitazione del Salamone, non era vergata
dalla p.c. e riportava dati, relativi agli interessi ed al capitale, non corrispondenti alle
somme indicate dal Di Simone; le dichiarazioni di quest’ultimo, infine, non potevano dirsi
confermate dal teste Di Stefano, in quanto quest’ultimo era risultato generico rispetto
all’oggetto di prova.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamentava la violazione di legge ed il
travisamento della prova ( art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all’art. 62 bis c.p., in
quanto la Corte non aveva riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche
omettendo di motivare sul punto, pur avendo evidenziato il ricorrente, con i primitivi
motivi di appello, che il Salarnone è soggetto incensurato ed affetto da gravi patologie
psichiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infondati. Difatti
tutte le questioni proposte attengono a valutazioni di merito che sono insindacabili nel
giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi
giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U. n.
24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U. n. 12 del 31.5.2000, Rv. 216260; Sez. U. n.
47289 del 24.9.2003, Rv. 226074).
Ed inoltre, nel caso di specie, ci si trova dinanzi ad una “doppia conforme” e cioè doppia
pronuncia di eguale segno, per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato
in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione)
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relazione all’art. 606 lett. b) , c) , e) c.p.p.), avendo la Corte d’Appello posto a base della

che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto
come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell’art. 606
c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla legge n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di
travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione sì fa uso dì un’informazione
rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova
decisiva, esso può essere fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia
riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi

d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a
contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (sez. 2 n. 5223 del 24/1/2007, Rv.
236130). Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso
materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure
degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione in ordine alla responsabilità
dell’imputato per ì fatti allo stesso ascritti.
Orbene, fatta questa doverosa premessa e sviluppando coerentemente i principi
suesposti, deve ritenersi che la sentenza impugnata regge al vaglio di legittimità, non
palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, ovvero travisamento
del fatto o della prova. In particolare la Corte territoriale dà, adeguatamente, atto, del
vaglio di credibilità al quale è stata sottoposta la deposizione della persona offesa con
motivazione in fatto immune da vizi di legittimità (sez. 3 n. 8382 del 22/1/2008, Rv.
239342); in tal senso si è precisato che le dichiarazioni del Di Simone al dibattimento,
sono risultate spontanee, dettagliate e coerenti, non determinate da astio o avversione
verso l’imputato ed infatti, sottolinea la Corte, “l’attività di usura è venuta alla luce
nell’ambito di investigazioni autonomamente condotte dalla Guardia di Finanza” e solo
successivamente il Di Simone ha proposto denuncia nella quale ha descritto l’attività
usuraria del Salamone con specifiche indicazioni circa la cronologia , le modalità e l’entità
dei vari prestiti e dei tassi usurari, nel tempo crescenti, laddove la discrasìa circa l’importo
del capitale, riferita in entità superiore rispetto ai singoli prestiti, è stata ragionevolmente
spiegata in relazione “al tempo trascorso ed alla reiterazione dei prestiti in un ampio arco
temporale”; oltre a ciò la Corte ha dato atto di riscontri oggettivi alle dichiarazioni del Di
Simone, rappresentati dalla documentazione rinvenuta presso l’abitazione dell’imputato,
riferibile inequivocabilmente al rapporto debitorio del Di Simone verso l’imputato e dalla
deposizione del teste Di Stefano, risultato credibile per il suo completo disinteresse
rispetto alla posizione dell’imputato ed a conoscenza della vicenda essendo stato presente
in occasione del rilascio del foglio, contenente i conteggi, firmato dal Di Simone e
consegnato al Salarnone (pag. 12).
Infine con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, questa Corte ha
affermato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis

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il limite del “devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice

cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con
motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la
stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in
Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei
pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. VI n. 42688 del
24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. H n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed
ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è
necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o

riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati
tutti gli altri da tale valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Nel caso in esame la Corte d’appello ha evidenziato l’insussistenza di elementi pregnanti
ai fini del loro riconoscimento ed sottolineato l’esistenza di plurimi dati negativi,
giustificativi del loro diniego ( pag. 12).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 cod.
proc. pen., la condanna dell’imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del
procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in C 1.000,00 .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende nonché alla rifusione
delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile Di Simone Giuseppe che
liquida in euro 3.500,00 oltre accessori di legge .
Così deciso il 19.11.2015

sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia

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