Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 271 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 271 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte offesa:
MAZZENGA RINALDO N. IL 24/04/1961
nei confronti di:
1) PLACIDO ARMANDO N. IL 19/09/1970
2) CIRILLI MASSIMO
N. IL 14/07/1968
avverso il decreto n. 50/2010 GIUDICE DI PACE di TIVOLI, del 12/07/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
lette le conclusioni del P:G: Dott. M.G. Fodaroni che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 12/12/2012

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RITENUTO IN FATTO
Il Giudice di pace di Tivoli, con decreto 12-7-2011, disponeva l’archiviazione del procedimento
a carico di Armando PLACIDI e Massimo CIRILLI per il reato di cui all’art. 595 cod. pen. ai
danni di Rinaldo MAZZENGA, ritenendo la non punibilità ex art. 598 cod. pen.
Ricorre la p.o. deducendo, con un primo motivo, che l’archiviazione era stata pronunciata de
plano, senza fissare l’udienza camerale.

quanto le frasi contenute nella memoria di risposta esulavano dall’oggetto della causa essendo
accuse calunniose del tutto estranee ad esso.
Il PG presso questa corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso in quanto il primo motivo non tiene conto che nei procedimenti dinanzi al giudice di
pace l’atto di opposizione all’archiviazione impone l’instaurazione di un contraddittorio soltanto
cartolare e il decreto emesso de plano è ricorribile per cassazione soltanto per violazione del
contraddittorio (o in caso di omessa valutazione dell’atto di opposizione), non anche per
questioni relative alla motivazione.
Sul secondo motivo il PG rilevava che era rispettato il contraddittorio sostanziale essendo la
pronuncia motivata anche in relazione al nuovo atto di opposizione, mentre il provvedimento è
incensurabile quanto ai profili valutativi e di coerenza motivazionale.
Con memoria depositata il 22-11-2012 il difensore della p.o., mentre concordava con le
censure mosse dal PG al primo motivo di ricorso, sosteneva che con il secondo motivo si era
invocata la corretta interpretazione ed applicazione delle norme giuridiche in quanto il
contenuto della memoria degli indagati integrava calunnia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammisibile.
Premesso che nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace, l’opposizione della
persona offesa alla richiesta di archiviazione, consente unicamente la realizzazione di un
contraddittorio cartolare, all’esito del quale il giudice, se accoglie la richiesta del P.M., decide
de plano, non essendo prevista la celebrazione dell’udienza camerale, è comunque necessario,

pena la violazione del principio del contraddittorio e quindi la nullità del decreto, che il giudice
si pronunci sull’opposizione dando conto delle ragioni dell’opponente (Cass. 43755/2008, Rv.
241803).
Nella specie, come evidenziato anche nella requisitoria scritta del PG, il giudice, dopo aver
richiamato gli atti di opposizione, ha dato sostanzialmente conto dell’esame degli argomenti a
sostegno della stessa, motivando circa l’esistenza della esimente di cui all’art. 598 cod. pen..
Il primo motivo di ricorso risulta pertanto manifestamente infondato, mentre il secondo,
relativo a vizio di motivazione, è inammissibile, non essendo il decreto di archiviazione

2

Con il secondo motivo deduceva contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in

pronunciato dal giudice di pace impugnabile per detto vizio in ordine alle ragioni del mancato
accoglimento dell’opposizione. Non opera, infatti, in tale ipotesi, il diverso principio affermato,
con riguardo alla disciplina dettata per il procedimento ordinario, dall’art. 410 cod. proc. pen.,
dal momento che, nell’ambito di quest’ultima disciplina, la sindacabilità per vizio di motivazione
della ritenuta inammissibilità dell’opposizione, è funzionale unicamente all’eventuale
instaurazione della procedura camerale, non prevista, invece, nel procedimento davanti al
giudice di pace (Cass. 9204/2006, Rv. 235824).
proc. pen., determinandosi in C 1000, in ragione della natura delle questioni dedotte, la
somma da corrispondere alla Cassa delle Ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 12-12-2012
Il consigliere est.

us\Q

Il Presidente
)

i2D442

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod.

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