Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 271 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 271 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: IPPOLITO FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Immobiliare Mondopesca s.r.l.
contro l’ordinanza del Tribunale di Napoli, emessa in data 03/05/2013;
– letti il ricorso e il provvedimento impugnato;
– udita la relazione del cons. F. Ippolito;
– udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale, E. Selvaggi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto
1. Con decreto emesso in data 11 maggio 2012, nell’ambito di indagine
patrimoniale sui beni ritenuti nella disponibilità di Angelo Simeoli, veniva disposto il
sequestro preventivo dei terreni di proprietà della Marlin Costruzioni s.r.l.
Con successivo decreto del 19 giugno 2012, veniva disposto il sequestro
anche dei conti correnti bancari intrattenuti dalla stessa società con alcuni istituti di
credito.

2. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Napoli, ex art.
310 c.p.p., ha dichiarato inammissibile, per mancanza di legittimazione, l’appello
proposto dall’Immobiliare Mondopesca s.r.l. (titolare del 42% delle quote societarie
della Marlin Costruzioni s.r.I.) avverso l’ordinanza emessa il 12 dicembre 2012, con
cui il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l’istanza di restituzione di
quanto sequestrato alla Marlin Costruzioni s.r.l.

1

Data Udienza: 05/11/2013

3. Ricorre per cassazione il difensore dell’Immobiliare Mondopesca s.r.I.,
deducendo violazione ed erronea applicazione dell’art. 322-bis c.p.p., di cui auspica
un’interpretazione meno formale, evidenziando che in effetti sono stati sequestrati
alla Marlin Costruzioni s.r.l. beni appartenenti per il 42% all’Immobiliare
Mondopesca s.r.l.

Considerato in diritto

2. Il Tribunale ha correttamente deciso, in sintonia con la giurisprudenza di
legittimità, che manca di legittimazione ad impugnare il soggetto che non sia quello
a cui la cosa è stata sequestrata e che non abbia diritto alla restituzione della
stessa, quand’anche possa assumere la qualità di parte offesa ovvero di soggetto
danneggiato dal reato, così come si era qualificato l’appellante (Sez. U, n. 23271
del 26/04/2004, Corsi, rv. 227728).

3. E’ stato ritenuto che, avendo il gravame di mira la caducazione del titolo,
gli aventi diritto alla restituzione sono coloro che si trovano in una relazione
giuridica o di fatto (purché tutelata dal diritto) con il bene. Persona avente diritto
alla restituzione è, pertanto non chi abbia un qualsiasi interesse alla restituzione,
ma soltanto colui che sia titolare di una posizione giuridica autonomamente
protetta, coincidente, quindi con un diritto soggettivo assoluto od anche con un
mero rapporto di fatto tutelato da diritto (Cass. Sez. 6, n. 862 del 21/02/2000,
Orofino, rv. 220568).

4. Più recentemente questa Corte ha statuito che non rientrano tra le
persone aventi diritto alla restituzione i titolari di diritto di credito, che non abbiano
un potere di fatto sul bene, derivante da un detenzione (cfr. Cass. 26196 del
22/01/2010, Vicidomici, rv 247693) ovvero che non abbiano un titolo, sia pure
derivante da rapporto obbligatorio, a conseguire il possesso o la detenzione del
bene (Cass. Sez. 3, n. 42918 del 22/10/2009, Soto Londono, Rv. 245222; Sez. 2,
n. 1971 del 20/04/1994, Migliorini, rv. 198052).

5. In ogni caso, non può ritenersi che il titolare di quote sociali abbia un
titolo a conseguire il possesso o la detenzione del bene sequestrato alla società. Ne
deriva l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, a cui segue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,

2

1. Il ricorso è destituito di fondamento.

adeguata in relazione alle questioni dedotte, di euro 1000 in favore della Cassa
delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa
delle ammende.

Roma 5 novembre 2013

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