Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27098 del 26/05/2015
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27098 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
P.m. presso il Tribunale di Caltagirone
avverso il provvedimento 12 dicembre 2014 del Tribunale di Catania nei
confronti di
1. Lipsia Orazio, nato a Caltagirone il 06/05/1981
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo
Canevelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catania in funzione di giudice del riesame, con ordinanza
del 12 dicembre 2014, in accoglimento del ricorso dell’interessato, ha sostituito
nei confronti di Lipsia Orazio la misura della custodia cautelare con gli arresti
•
domiciliari, con riguardo al reato di evasione, poiché ha ritenuto inapplicabile la
misura in precedenza eseguita per i limiti edittali previsti dalla norma
•
incriminatrice.
2. Il P.m. presso il Tribunale di Caltagirone ha proposto ricorso con il
quale deduce violazione di legge processuale richiamando ai fini della legittimità
della misura della custodia in carcere per l’ipotesi di evasione la disposizione
derogatoria contenuta nell’art. 275 comma 2 bis, cod. proc. pen. che
specificamente fa salva l’ipotesi contemplata nell’art. 280 comma 3 cod. proc.
pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso risulta infondato.
Data Udienza: 26/05/2015
2. Si deve ricordare che pur essendo l’impugnazione argomentata sulla
base di corrette valutazioni in diritto, in forza delle disposizioni vigenti all’epoca
dell’emissione della misura degli arresti domiciliari (come già affermato da
precedenti di questa Corte Sez. 6, n. 1680 del 05/11/2013 – dep. 15/01/2014,
Sanna, Rv. 258412), risulta che il giorno antecedente alla proposizione del
ricorso tale misura sia stata ulteriormente modificata con il riconoscimento, in
p.g.
Conseguentemente la misura impugnata non risultava più in esecuzione
già alla data della proposta impugnazione, né emerge che sia stato impugnato il
provvedimento successivo, sicché l’accoglimento del ricorso sarebbe allo stato
improduttivo di effetti, per la sopraggiunta sostituzione della misura avverso la
quale risulta proposta impugnazione, la cui applicazione presuppone l’intervenuto
di diverse ed ulteriori valutazioni di merito, non aggredite da un autonomo
gravame.
3.
L’impossibilità di incidenza concreta dell’impugnazione, per il
sopravvenuto venir meno del provvedimento oggetto di gravame, ne impone il
rigetto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 26/05/2015
sostituzione di tale provvedimento cautelare, dell’obbligo di presentazione alla