Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27097 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 27097 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MURINA CARMELO CONSOLATO N. IL 23/05/1964
avverso l’ordinanza n. 282/2014 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 31/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
4ette/sentite le conclusioni del PG Dott. 4 3 F3,, D L.0
eiL tmi

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 26/05/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 31.12.2014 il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi
dell’art. 310 cod. proc. pen. ha rigettato l’appello proposto nell’interesse
dell’imputato MURINA Carmelo Consolato avverso la ordinanza emessa

304, comma 2, cod. proc. pen. la decorrenza dei termini di custodia
cautelare nell’ambito del processo di appello in corso nei confronti dello
stesso imputato.
2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato deducendo violazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.
b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 304 , comma 2 ,
cod. proc. pen. avendo omesso la ordinanza impugnata, al pari di quella
di prima istanza, di individuare le concrete e specifiche condizioni che
giustificavano la ritenuta complessità del dibattimento idonea a
giustificare la disposta sospensione della decorrenza dei termini
custodiali. Ciò sia con riguardo alla assenza dello svolgimento della
attività dibattimentale in appello, sia con riferimento alle esigenze
organizzative ed ai carichi di lavoro dell’organo giudicante.
3. Risulta dagli atti che il ricorrente alla data del 10.3.2015 è stato
scarcerato a seguito della revoca della ordinanza cautelare.
4.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a seguito della
sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, 26.5.2015.

dalla locale Corte di appello con la quale è stata sospesa ai sensi dell’art.

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