Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27096 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 27096 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA ROCCA GIOACCHINO FRANCESCO N. IL 21/01/1971
avverso l’ordinanza n. 2039/2014 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
02/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lego/sentite le conclusioni del PG Dott. p,oto cAt1E V a2-2.4
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Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 26/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 2.12.2014 il Tribunale di Catania, ex art. 310 cod.
proc. pen., ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di LA ROCCA
Gioacchino Francesco avverso la ordinanza emessa in data 25.10.2014
dal G.I.P. del locale Tribunale con la quale era stata rigettata la istanza
di revoca o, in subordine, di sostituzione della misura cautelare della
custodia in carcere applicata al predetto per partecipazione a un

finalità e dal metodo mafiosi, fondata sulle condizioni di salute
dell’indagato, sul tempo decorso dai fatti e dalla intrapresa carcerazione
e in genere sull’assenza di persistenti esigenze cautelari.
2. Avverso la ordinanza propongono ricorso i difensori del LA ROCCA
deducendo violazione degli artt. 230, comma 2, e 275, comma 4 bis,
cod. proc. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il
Tribunale non avrebbe rilevato e censurato l’iter di espletamento della
perizia disposta dal Giudice di prima istanza che non aveva consentito al
C.T.P. di poter formulare le proprie osservazioni in ordine alle condizioni
di salute dell’imputato né di poter interloquire sulla relazione depositata.
Inoltre, lo stesso Tribunale avrebbe omesso di motivare sul motivo
difensivo che aveva censurato il mero richiamo del G.I.P. alle opinabili
conclusioni del perito, senza motivare il rigetto della istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il Tribunale ha rigettato l’appello dell’imputato – per quanto riguarda il
solo aspetto considerato in ricorso – ritenendo che l’accertamento
peritale svolto dal primo giudice escludeva l’esistenza di serie patologie
psichiatriche in capo all’imputato e che neanche la stessa consulenza
della difesa giungeva ad un espresso giudizio di incompatibilità delle
condizioni di salute del detenuto rispetto alla detenzione inframuraria né
un quadro psicopatologico grave.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Non solo le dedotte
violazioni in ordine alla partecipazione alla svolta perizia da parte del
C.T.P. non solo non sono state prospettate al Collegio di merito, ma esse
non integrano alcun profilo di nullità della stessa perizia. Invero, è stato
affermato che, nel caso in cui sia stata disposta dal giudice una perizia
psicologica al fine di valutare l’idoneità fisica e mentale del teste a
deporre, non vi è alcun obbligo per il perito di far presenziare alle
1

associazione di tipo mafioso e intestazione fittizia di beni aggravata dalla

operazioni peritali i consulenti di parte, nè è prevista alcuna sanzione
dalla legge processuale per la loro mancata presenza (Sez. 3, n. 42984
del 04/10/2007, Bagala’, Rv. 238067).
3. Generica è poi la censura in ordine all’omessa motivazione sulla
deduzione difensiva, rispetto alla assorbente valenza – ai fini della
incompatibilità delle condizioni di salute – dell’esito peritale richiamato a
fondamento della prima decisione.

pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
5. Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 94 comma 1
ter disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, 26.5.2015.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al

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