Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27095 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 27095 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA ROCCA GIOACCHINO FRANCESCO N. IL 21/01/1971
avverso l’ordinanza n. 1769/2014 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
03/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
-lette/sentite le conclusioni del PG Dott. r-, otp crwrietreut

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 26/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3.12.2014 il Tribunale di Catania, ex art. 310 cod.
proc. pen., ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse
di LA ROCCA Gioacchino Francesco avverso la ordinanza emessa in data
29.8.2014 dal G.I.P. del locale Tribunale con la quale era stata rigettata
la istanza di revoca o, in subordine, di sostituzione della misura
cautelare della custodia in carcere applicata al predetto per

beni aggravata dalla finalità e dal metodo mafiosi.
2. Avverso la ordinanza propongono ricorso i difensori del LA ROCCA
deducendo:
2.1.

violazione degli artt. 310 e 591 cod. proc. pen. non potendo il Tribunale
dichiarare l’inammissibilità dell’appello al di fuori delle ipotesi previste
dall’art. 591 cod. proc. pen., considerando il contenuto sostanziale del
gravame stesso.

2.2.

Violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 416 bis cod.
pen. e 110 cod. pen., 12 quinquies I. n. 306/92 e vizio della motivazione
in relazione alla ritenuta persistenza delle esigenze cautelari,
ingiustificatamente adeguandosi al giudizio di assenza di novità degli
elementi addotti e trattandosi di soggetto non coinvolto in efferati reati
fine della associazione, dovendosi ritenere rilevante

ex se il decorso

temporale di un anno e quattro mesi di carcerazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto
nell’interesse del LA ROCCA sul rilievo della mancata proposizione di
motivi nuovi rispetto a quelli per i quali è intervenuta preclusione, a
seguito di precedenti provvedimenti aventi ad oggetto le medesime
deduzioni, sia sotto il profilo della gravità indiziaria che delle esigenze
cautela ri.
2. Sebbene formalmente inesatta la formula conclusiva della deliberazione
rispetto a quella che è la motivazione del merito che rileva la mera
reiterazione di argomenti già precedentemente valutati in precedenti
provvedimenti – la quale deve, pertanto, correggersi in termini di
rigetto – purtuttavia tale valutazione sostanziale circa la verificata
preclusione risulta senza alcuna specifica deduzione contraria da parte
del ricorrente.
1

partecipazione a un associazione di tipo mafioso e intestazione fittizia di

3. Quanto al dedotto rilievo del decorso temporale della applicazione della
misura, costituisce orientamento consolidato quello secondo il quale in
tema di misure cautelari personali, l’attenuazione o l’esclusione delle
esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di
esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative
prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza
sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio

Rv. 258191); tanto più in relazione al reato di partecipazione mafiosa in
ordine al quale si procede a carico del ricorrente, assistito dalla doppia
presunzione di pericolosità e adeguatezza della misura inframuraria.
4. Ala rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
5. Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 94 comma 1
ter disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94
comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, 26.5.2015.

del trattamento cautelare (Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, Scalamene,

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