Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27091 del 13/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 27091 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA ROSA CONCETTO N. IL 14/10/1970 parte offesa nel
procedimento
SPADARO ARTURO
c/
SPADARO ARTURO
avverso il decreto n. 2086/2013 GIP TRIBUNALE di SIRACUSA, del
08/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
lette/seigite le conclusioni del PG Dott.
,
c!:•

.tLxxR
o

Data Udienza: 13/05/2015

FATTO E DIRITTO
1. Con decreto del 8 gennaio 2014, depositato in Cancelleria il 9 gennaio
2014, il Gip presso il Tribunale di Siracusa ha disposto l’archiviazione del
procedimento a carico di Spadaro Arturo. Nell’argomentare il

decisum,

il

giudicante ha evidenziato che Spadaro risulta essere stato iscritto
esclusivamente per il reato di cui all’art. 328 cod. pen., mentre, con l’atto di
opposizione, la persona offesa La Rosa Concetto rappresenta che la condotta
posta in essere dall’indagato integra il reato di cui all’art. 323 cod. pen. e chiede

secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l’opposizione risulta
inammissibile; che, nel resto, risultano condivisibili le argomentazioni svolte dal
pubblico ministero, recependo le quali ha archiviato il procedimento.
2. Ricorre avverso il decreto l’Avv. Maria Letizia Galati, difensore di fiducia di
La Rosa Concetto, e ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge processuale in relazione all’art. 178, comma 1 lett.
c), cod. proc. pen., per violazione del principio del contraddittorio, per avere il
giudice disposto l’archiviazione

de plano sebbene, contrariamente a quanto

ritenuto dal giudicante, nell’atto di opposizione fosse stato richiesto al giudice di
ordinare l’imputazione coatta in relazione ai delitti ex artt. 328 e 323 cod. pen. e
fossero state indicate investigazioni suppletive in relazione ad entrambi i reati.
2.2. Mancanza di motivazione in ordine alle cause di inammissibilità della
opposizione e ai presupposti per la archiviazione, essendosi il giudicante limitato
a richiamare le considerazioni del pubblico ministero ritenute condivisibili.
3. Nella memoria depositata in Cancelleria in data 7 maggio 2015, l’Avv.
Cynthia De Conciliis, nell’interesse di Arturo Spadaro, ha chiesto che il ricorso sia
dichiarato inammissibile o comunque rigettato. La memoria si appalesa non
delibabile, in quanto presentata tardivamente, in violazione dell’art. 611 cod.
proc. pen.
4. Nella requisitoria scritta, il Procuratore generale Dott. Fulvio Baldi ha
chiesto che il ricorso sia accolto con annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato con trasmissione degli atti all’ufficio Gip di
provenienza.
5. Il ricorso è fondato ed il provvedimento deve essere annullato senza
rinvio con restituzione degli atti al P.M. procedente.
6. In via preliminare deve essere rilevato come la persona offesa possa
proporre ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione con riguardo
all’unico profilo della violazione del contraddittorio (Cass. Sez. 7, n. 18071 del
26/02/2008, P.O. in proc. Trapazzo, Rv. 239834).

2

la prosecuzione delle indagini preliminari in relazione al medesimo, sicché,

Il ricorso innanzi a questa Corte è dunque ammissibile nella sola ipotesi in cui
il giudice, avendo proceduto alla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione
ex art. 410 cod. proc. pen. – ed alla successiva archiviazione del procedimento —
abbia impedito alla persona offesa opponente di interloquire innanzi al giudice in
merito alla necessità di fare ulteriore corso al procedimento.
7. Tanto premesso, si tratta di verificare se nel caso di specie, la declaratoria

de plano di inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, con
contestuale archiviazione del procedimento a carico di Spadaro Arturo, sia o

ricorrente.
8.

Secondo i consolidati principi espressi da questa Corte di legittimità,

qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico
ministero, il Gip, ai sensi dell’art. 410 cod. proc. pen., può disporre
l’archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente qualora ricorrano due
condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè che
l’opposizione

sia

inammissibile

per

l’omessa

indicazione

dell’oggetto

dell’investigazione suppletiva ovvero per l’idoneità delle prove richieste ad
incidere sulle risultanze delle indagini preliminari, e che la notizia di reato sia
infondata (Cass. Sez. 4, n. 167 del 24/11/2010, P.O. in proc. Ortu, Rv. 249236).
Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può
che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di
archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del
contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per cassazione.
9. Di tali condivisibili principi di diritto non ha fatto buon governo il Gip
siciliano, laddove nell’atto di opposizione – contrariamente a quanto assunto dal
decidente ed in linea con quanto sostenuto dal ricorrente – la difesa della
persona offesa aveva chiesto di rigettare la richiesta di archiviazione e di
disporre l’imputazione coatta non solo per i reati di cui agli artt. 323 e 612,
comma 2, cod. pen. – effettivamente non iscritti ex art. 335 cod. proc. pen.
ma anche in relazione a quello ex art. 328 cod. pen., per il quale Spataro è
iscritto nel registro degli indagati.
D’altra parte, a sostegno dell’atto ex art. 410 del codice di rito, l’opponente
aveva indicato a sostegno delle proprie deduzioni attività istruttoria suppletiva
ed, in particolare, aveva chiesto di escutere Dott. Carmelo Innocente e il Sig.
Luciano Giudice nonché di acquisire documentazione presso il Comune di
Floridia.
10. Il giudicante è dunque incorso in un palese travisamento, laddove ha
ritenuto che nel novero dei reati oggetto di opposizione non vi fosse quello di cui
all’art. 328 cod. pen. oggetto di iscrizione a carico dell’indagato Spataro, ed ha
3

meno avvenuta in violazione del principio del contraddittorio, come lamenta il

t

pertanto completamente omesso di motivare in ordine alle cause di
inammissibilità della opposizione, con ciò incorrendo in una violazione del
disposto dell’art. 410 cod. proc. pen. e del principio del contraddittorio.

P.Q.M.

annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al

Così deciso in Roma il 13 maggio 2015

Il consigliere estensore

Tribunale di Siracusa per l’ulteriore corso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA