Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2709 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2709 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AIELLI LUCIA

Rizzo Mario nato il 6/6/1978;
avverso la sentenza n. 6148/09 della Corte d’Appello di Milano del 3/4/2013;
visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi;
udita in pubblica udienza del 19/11/2015 la relazione del Consigliere dott.ssa Lucia Aielli;
udito il Sostituto Procuratore generale dott. ssa Paola Filippi che ha concluso per l’annullamento
della sentenza impugnata, senza rinvio, con rideterminazione della pena, rigetto nel resto del
ricorso;
udito il difensore avv. Angelo Rovegno che associandosi alle conclusioni del Procuratore
generale, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 3.4.2013 la Corte d’Appello di Milano, confermava la sentenza del
11.5.2009 del GUP del Tribunale di Milano che, in esito al giudizio abbreviato, condannava
Mario Rizzo per due reati di rapina aggravata, escludendo l’applicazione dell’istituto della
continuazione.
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Data Udienza: 19/11/2015

Avverso tale pronuncia proponevano appello l’imputato a mezzo di difensore di fiducia ed il
Pubblico Ministero, entrambi lamentavano l’inosservanza della legge penale, specificamente
dell’art. 442 c.p.p., dovuta alla mancata riduzione di pena per effetto del rito premiale
prescelto; l’imputato contestava inoltre la mancata applicazione dell’istituto della continuazione
tra le rapine contestate .
CONSIDERATO IN DIRITTO
li ricorso è fondato avuto riguardo al primo motivo di impugnazione.
Effettivamente il giudice d’appello ha errato nella determinazione della pena in quanto pur

scelta del rito abbreviato, non ha, a sua volta, ridotto la pena, confermando la sanzione
originariamente irrogata, tale omissione si impone come violazione di legge processuale e
determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, atteso che la diminuzione
non è discrezionale, ma è fissata dalla legge in misura fissa di un terzo (Sez.3. 8 febbraio
2008, n. 6307 rv.238820). La pena finale deve, conseguentemente, essere rideterminata nella
misura di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 666,00 di multa.
Il secondo motivo di ricorso è infondato in quanto la Corte d’Appello, uniformandosi alla
giurisprudenza di questa Corte che il Collegio condivide, secondo cui lo “status” di
tossicodipendente può essere preso in esame per giustificare la unicità del disegno criminoso
con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza, sempre
che sussistano anche le altre condizioni per la sussistenza della continuazione (Sez. 2, n.49844
del 21.12.2012, rv.253846; Sez.1, n.7190 del 14/02/2007, rv. 235686), ha correttamente
argomentato il diniego dell’istituto della continuazione in considerazione della distanza spaziale
e temporale tra gli episodi delittuosi contestati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa riduzione della pena per
la diminuente ex art. 442 c.p.p. e ridetermina la pena finale in anni 2 e mesi 8 di reclusione ed
euro 666,00 di multa . Rigetta nel resto .
Così deciso il 19/11/2015

rilevando che il giudice di primo grado non aveva effettuato la diminuzione di un terzo, per la

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