Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2709 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2709 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALADINO GIUSEPPE N. IL 15/04/1971
avverso la sentenza n. 1638/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 26/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 06/12/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza emessa il
26/02/2013, confermava la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria in data
14/02/2011, appellata da Giuseppe PaOtadino, imputato dei reati di cui agli artt.
44 lett. c); 83, 95, 64, 71, 65 e 72 d.P.R. 380/2001; 181 d.lgs 42/2004 (come
contestati in atti) e condannato alla pena di mesi sei di arresto ed C 20.000,00 di

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. pen. in relazione alla
sussistenza della responsabilità penale dell’imputato; alla mancata concessione
delle attenuanti generiche; alla prescrizione dei reati.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono meramente ripetitive di quanto
esposto in sede di Appello, già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale.
Sono, altresì, infondate poiché la Corte Territoriale ha congruamente motivato
tutti i punti oggetto di impugnazione; ivi compreso il trattamento sanzionatorio
(vedi sentenza 2° grado pagg. 1 – 3).
3.1. La manifesta infondatezza del ricorso non consente di rilevare e
dichiarare la prescrizione del reato, maturata il 27/03/2013, epoca successiva
alla decisione impugnata emessa il 26/02/2013 [sez. U. n. 32 del 21/12/2000;
sez. U. n. 23428 del 02/06/2005].

4. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Giuseppe
Paladino, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00

in favore della Cassa delle

Ammende.
Così deciso il 06 Dicembre 2013
Il Componente estensore

Il Presidente

ammenda.

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