Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27087 del 15/04/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 27087 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IMPERIALI DI FRANCAVILLA GOFFREDO N. IL 09/11/1954
PETRANGELI MARIA ANTONIETTA N. IL 24/09/1954
avverso l’ordinanza n. 40/2014 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
10/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
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Data Udienza: 15/04/2015

1. Imperiali Di Francavilla Goffredo, anche nell’interesse della moglie
Maria Antonietta Pietrangeli, impugna per cassazione l’ordinanza con la
quale la Corte di Appello di Perugia ha dichiarato inammissibile ex art.
634 cod.proc.pen. l’istanza di revisione veicolata dall’odierno ricorrente
avverso la condanna passata in giudicato, resa ai danni dello stesso e
della moglie dal Tribunale di Terracina per abbandono di persona
incapace ( la madre della Pietrangeli) e , solo della Pietrangeli anche per

2.

Nel ricorso, dopo una formale trasposizione integrale in copia

fotografica dei diversi atti, compresa la decisione impugnata, posti
all’attenzione della Corte del merito con l’istanza di revisione, solo dalla
pagina 14 in poi vengono formulati rilievi avverso la decisione impugnata.
Rilievi che non si sostanziano mai nella puntuale e specifica indicazione di
vizi inficianti il portato della ordinanza in disamina siccome riconducibili ai
motivi di ricorso legittimanti il gravame di legittimità ex art. 606
cod.proc.pen. Piuttosto / consistono in una mera reiterazione delle ragioni
fondanti l’istanza di revisione, qui corroborate da ulteriori precisazioni che /
tuttavia, al pari di quelle veicolate tramite la memoria difensiva
trasmessa in data precedente alla udienza e acquisita in atti, soffrono di
una palese inconferenza e si sono rilevate eccentriche non solo alle
prospettazioni che devono sorreggere il ricorso in cassazione ma anche ,
più a monte, rispetto alla stessa istanza di revisione.
3. Tanto già varrebbe a radicare la inammissibilità della impugnazione
che occupa.
4.

Ciò malgrado, osserva la Corte come nel caso la legittimazione

dell’Imperiali trova fondamento nel disposto di cui al primo comma
dell’art. 632 cod.proc.pen. che legittima all’impugnazione anche il
prossimo congiunto in deroga alla regola generale prevista dall’art. 572
cod.proc.pen.. E’ fuorviante dunque il riferimento all’ istituto civilistico
della negotiorum gestio , proprio del diritto delle obbligazioni ed estraneo
ad atti di rappresentanza che involgono aspetti affatto diversi, e
presuppongono il conferimento di apposita procura speciale.
5. Tanto precisato e tentando di riportare l’ambito del ricorso che occupa
ai profili di vaglio tipicamente propri della fase di legittimità tralasciando
volutamente i profili di genericità della prospettazione sopra rassegnati,

lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

ritiene la Corte che la decisione impugnata non meriti censura alcuna
perchè puntuale nella motivazione , priva di manifeste incongruenze sul
piano del percorso logico tracciato, coerente al dato normativo
sostanziale e processuale nel caso applicato.
6. Con la ordinanza in disamina la Corte distrettuale ha evidenziato che
le prove addotte mancano del requisito della novità chiesto dal’art. 630
comma I lettera c del codice di rito.

estranee al perimetro probatorio originariamente offerto alla disamina del
Tribunale, le fotografie riproducenti la villa affittata e la finestrella del
garage ove venne posteggiata l’auto nella quale fu poi ritrovata, ivi
rinchiusa, la madre della Pietrangeli; infine la stessa documentazione
medica afferente gli interventi e i costi di ricovero della anziana suocera
del ricorrente.
Si è subito premurata, la Corte distrettuale, di chiarire tuttavia che la
novità funzionale alla revisione va ascritta solo alle prove che, nel
reciproco raffronto offerto con il materiale probatorio originariamente
acquisito, sono colorate da decisività, perchè destingate a destrutturarne
il portato complessivo.
Nel caso si tratta , tuttavia, come correttamente ritenuto dai giudici
distrettuali, di elementi che, seppur diversi da quelli esaminati dal
Tribunale nel giungere alla condanna, si sono rivelati siccome privi di
decisività.
Innanzitutto, non sfiorano minimamente il portato delle condanne
emesse esclusivamente in danno della Pietrangeli.
In ogni caso, poi, mantengono immutato lo snodo essenziale della
condanna resa per abbandono di incapace : quello in forza al quale la
vittima rimase ettli= , in condizioni di abbandono e degrado, all’interno
di una autovettura ermeticamente chiusa in una giornata di forte caldo.
Sotto questo versante, palese l’inconferenza anche degli altri due
elementi probatori addotti,

deve ritenersi inconducente al fine anche il

dato della apertura d’aria garantita dalla finestrella del garage
documentata dalle fotografie. Certo che l’autovettura fosse chiusa , la
-t`
state,. infatti correttamente
presenza di prese d’aria nel garage

Più dettagliatamente, ha rimarcato che sarebbero nuove , intese come

ritenut«, senza spazi di manifesta incongruenza logica, indifferentr al fine
processuale perseguito.
Per altro verso, infine, l’asserzione per la quale il periodo di perduranza
dell’abbandono fu particolarmente breve non trova appiglio in alcuno nei
dati probatori allegati a sostegno della revisione, risultando
esclusivamente portato dalle mere affermazioni labiali spese nel ricorso
oggi e nella istanza di revisione prima.

in ragione della legittimazione in forza alla quale ha proposto il ricorso
anche con riferimento alla posizione della mogliepalle spese del grado ed
al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende
determinata secondo equità nei termini di cui al dispositivo che segue.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Imperiali Di Francavilla
Goffredo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 15 aprile 2015
Il Consigliere estensore

IJ Presityente

7. Alla inammissibilità segue la condanna-del solo Imperiali Di Francavilla,

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