Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27086 del 14/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 27086 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPERANZA GIUSEPPE N. IL 30/01/1941
SPERANZA CARMELINA N. IL 05/12/1966
avverso il decreto n. 110/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 12/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dea:
CQ&4 o Iii-skr
L
Vn,r.Ge-1—e —

Uditi difensor vv.;

Data Udienza: 14/04/2015

Ritenuto in fatto e diritto
1. L’Avvocato Giuseppe Milicia , nell’interesse di Giuseppe e Carmelina Speranza,
il primo quale proposto e la seconda quale terza interessata, propone ricorso
avverso il decreto in epigrafe con il quale la Corte di Appello di Reggio Calabria
ha confermato la confisca di prevenzione resa in danno dei suddetti
relativamente ad alcuni cespiti ( due tratti di terreno limitrofi e un fabbricato
sovrastante uno dei due terreni) ritenuti nella disponibilità sostanziale del

2. Con il ricorso si contrasta , sotto il versante della violazione di legge e in
particolare della motivazione insussistente o comunque meramente apparente,
quanto ritenuto dalla Corte distrettuale avuto riguardo ai rilievi tecnici segnalati
dalla difesa in ordine al valore di acquisto da ascrivere al terreno di mq 418 ,
intestato a Gerace Lugi ma ritenuto nella disponibilità dello Speranza Giuseppe ;
ai costi affrontati per la realizzazione del fabbricato costruito sul terreno di mq
500 in testa alla Speranza Carmelina; al portato da assegnare ai redditi della
azienda agricola ed alla disponibilità garantita dai prelievi della cassa della
società commerciale resi negli anni 1998 e 1999; alle considerazioni esposte
dalla Corte per negare rilievo alla vicenda sottesa alla sentenza di assoluzione
resa nel procedimento penale promosso per estorsione ai danni del proposto e
definito dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 19 luglio 2012 quanto ai
rapporti di dare e avere con Fabiano Angelo in aperto contrasto con il giudicato
caduto sul fatto portato dalla citata sentenza.

3. Con memoria depositata in atti la difesa ha altresì evidenziato la pendenza,
innanzi alla Corte Costituzionale, della questione di legittimità costituzionale
afferente il dato normativo che delimita il ricorso in cassazione in materia di
prevenzione al solo vizio della violazione di legge, questione sollevata dalla VA
sezione di questa Corte con ordinanza nr 32353/14.

4. Con requisitoria scritta allegata in atti la Procura Generale ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso.

5. I ricorsi, proposti con un unico atto ma riferibili a due diverse posizioni
processuali, meritano la declaratoria di inammissibilità per le ragioni precisate di
seguito, peraltro diverse a seconda che si faccia riferimento alla posizione del
proposto ed a quella della terza interessata.

1

proposto, pur se formalmente in testa a terzi.

I
6. Muovendo da tale ultima posizione, quella della Speranza Carmelina, va
osservato come nella specie il ricorso risulta proposto dal difensore senza che lo
stesso risulti munito di procura speciale ex art. 100, cod. proc. pen.
Tanto impone la inammissibilità del gravame in parte qua secondo quanto ormai
g

costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte sul tema, senza
che peraltro possa trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 182, comma

• secondo, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza.
(Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014 – dep. 17/11/2014, Borrelli e altro, Rv.

7. Non può invece ritenersi privo di legittimazione lo Speranza Giuseppe, così
come sostenuto dalla Procura Generale in ragione della formale titolarità dei
cespiti ablati in capo a soggetti diversi dallo stesso.
Tanto può ritenersi laddove il proposto contrasti con il gravame il giudizio caduto
sulla disponibilità sostanziale dei beni confiscati siccome allo stesso ascritta e
sempre che non segnali quale sia l’interesse assunto sul punto in ragione delle
possibili rifluenze del tema sulle valutazioni di sua immediata pertinenza ( tipico
il caso della titolarità sostanziale di un cespite denegata per riequilibrare il
giudizio caduto sulla sproporzione reddituale).
Ma quando, come nella specie, ed anche solo implicitamente, le difese del
proposto muovano dal presupposto della titolarità in capo allo stesso dei beni
oggetto di ablazione, l’ immediato destinatario della misura diviene il primario se
non l’esclusivo soggetto legittimato a contraddire in punto alla verifica della
sussistenza dei presupposti fondanti la confisca.
Il tenore del gravame, semmai, poneva in discussione la legittimazione della
terza interessata a contraddire una volta che si dia per incontroverso, per come
emerge dal ricorso, il dato della riferibilità al proposto del cespite alla stessa
formalmente intestato. Ma il tema risulta ampiamente assorbito dal profilo di
inammissibilità ( ancor più pregiudiziale) in precedenza segnalato.
8. Venendo ai motivi di ricorso, segnala la Corte l’indifferenza rispetto alla
presenti- fattispecie della questione di costituzionalità richiamata nella memoria
difensiva dalla difesa dello Speranza.
8.1. La pendenza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla V^
Sezione di questa Corte, sopra richiamata, non motiva infatti neppure il
differimento della disamina del presente gravame in attesa della decisione della
Corte. Ciò non tanto e solo per la non condivisibilità delle problematiche
sollevate con la detta ordinanza ( recentemente, in senso contrario alle
considerazioni sottese alla sollevata questione di legittimità, vedi Sez. 2, n. 2566
del 19/12/2014 – dep. 21/01/2015, Leotta ed altri, Rv. 261954); quanto,

2

260894).

piuttosto, per la irrilevanza del tema rispetto alla definizione del presente
ricorso, giacché, anche a voler sottoporre la motivazione addotta dalla Corte
distrettuale a sostegno della decisione adottata muovendo dal complessivo
perimetro di disamina garantito dal disposto di cui all’art. 606 cod.proc.pen.,
considerato senza limitazione alcuna, si perviene ugualmente alla inammissibilità
del gravame.

9. L’intero ricorso si pone in conflitto con le valutazioni di merito spese dalla

giudizio di sproporzione reddituale posto a fondamento della confisca.
Si tratta di valutazioni che, condivisibili o meno sul piano dello stretto rigore
logico , della compiutezza della disamina nonché della corretta lettura del dato
probatorio, sono comunque presenti e rendono, allo stato del vigente dato
normativo di riferimento, eccentriche le doglianze addotte con il gravame.
Va ribadito infatti che , nel procedimento di prevenzione , il ricorso per
Cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; ciò secondo il disposto
dell’art. 10 comma III DLVO 159/11, in linea con quanto in precedenza previsto
dall’ art 4 , comma II, legge 27 dicembre 1956 n.1423. Ne consegue che, in
tema di sindacato sulla motivazione, sono escluse dal novero dei vizi deducibili in
sede di legittimità le ipotesi previste dall’art. 606, comma 1, lett. e),
cod.proc.pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett.c) dello stesso
articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la
violazione dell’obbligo – imposto oggi dall’art 7 del decreto 159/2011 , in
precedenza dall’art. 4, comma 10 legge n. 1423/1956 – di provvedere con
decreto motivato.
In sede di legittimità, non è dunque deducibile il vizio di motivazione, a meno
che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla
meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di
coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si
ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito
dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del
provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici
da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura
(ex plurimis, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv.
237277).
Considerazioni queste immediatamente distoniche rispetto al portato delle
doglianze espresse con il gravame , al più riconducibili ai soli profili del vizio di
motivazione sanzionato ai sensi del comma I , lettera E , art. 606 cod.proc.pen.

3

Corte distrettuale per privare di rilievo i dati offerti dalla difesa per contrastare il

e dunque eccentriche per quanto sopra ai motivi di gravame legittimamente
prospettabili nella materia che occupa.
10. In linea con quanto anticipato, resta da riamarcare che, anche a voler
portare il filtro valutativo consentito a questa Corte in materia di prevenzione
fuori dagli ambiti della sola violazione di legge, la soluzione da adottare nella
specie non muta di segno.
IL ricorso difetta infatti di specificità avuto riguardo alla decisività dei rilievi
articolati rispetto al portato complessivo del giudizio speso dalla Corte

fondante la confisca.
Muovendo dalla motivazione resa sul tema dalla Corte distrettuale ( si veda dal fl
29 e ss) avuto riguardo in particolare alle valutazioni inerenti i costi affrontati
per le acquisizioni dei terreni e per le successive opere di edificazione, occorreva
dettagliare, attraverso una puntuale valutazione critica complessiva e non
frazionata, la incidenza dei diversi rilievi addotti rispetto al risultato finale
esposto dalla Corte distrettuale a supporto del giudizio sulla sproporzione.
Deduzione questa della quale il ricorso difetta integralmente, così da portare
anche per tale via questa Corte alla declaratoria di inammissibilità.
12. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della
Cassa delle Ammende, liquidata come da dispositivo in via equitativa.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno alla somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 14 aprile 2015
Il Consigliere Estensore

Il Preside

distrettuale nel ritenere accertata la sproporzione reddituale quale presupposto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA