Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27084 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 27084 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1. Altieri Marcello, nato a Palermo il 05/10/1961
2. Manto Daniele, nato a Palermo il 23/10/1987
avverso la sentenza del 12/05/2014 della Corte d’appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paolo
Canevelli che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 12/05/2014, ha
confermato la condanna di Altieri Marcello e Manto Daniele pronunciata dal
Tribunale di Palermo il 31/10/2013 in relazione all’imputazione di cui all’art. 588
comma 2 cod.pen.
2.1. La difesa di Altieri ha proposto ricorso con il quale deduce violazione
dell’art. 606 comma 1 lett.b) ed e) cod.proc.pen. con riguardo alla valutazione
delle prove secondo i principi di cui all’art 192 cod.proc.pen. nonché
all’individuazione degli elementi costitutivi del reato.
Quanto al primo profilo si segnala che dal verbale redatto dagli agenti
intervenuti non risulta possibile ascrivere all’odierno ricorrente alcuna condotta
riconducibile alla fattispecie contestata, contrariamente a quanto valutato dalla
Corte e si ritiene che conferma di tale ricostruzione non possa trarsi dalle
dichiarazioni dei coimputati che sono state tal fine evidenziate nella sentenza,
poiché a questi era stato attribuito un intervento verbale non qualificabile
nell’ambito della contestata partecipazione alla rissa, mentre quanto riportato dai

Data Udienza: 26/05/2015

verbalizzanti in relazione all’Altieri riguarda la condotta di resistenza
autonomamente ascrittagli, sulla quale si è pervenuti alla pronuncia assolutoria.
Si ritiene quindi che dalle prove acquisite non emerga alcun concreto atto
aggressivo proposto dall’interessato nei confronti del contendente Manto, che
deve necessariamente caratterizzare la condotta criminosa contestata, che non
può limitarsi alla presenza fisica nel luogo dove una colluttazione interviene,
richiedendo invece il compimento di atti violenti in condizioni di reciprocità tra i

2.2. Con il secondo motivo si deduce la presenza dei medesimi vizi
riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, richiesta respinta
con motivazione analoga per tutti i coimputati ed in assenza di un’analisi della
specifica posizione giuridica dell’interessato, senza analizzare gli elementi addotti
a sostegno della richiesta da parte della difesa.
3.1. Nel ricorso proposto dalla difesa nell’interesse di Manto Daniele si
deduce violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con
riferimento all’applicazione dell’aumento per la recidiva, che deve ritenersi
sempre facoltativa secondo le indicazioni giurisprudenziali sul punto.
In argomento si rileva la mancata valutazione del contegno
dell’interessato che ha ammesso i fatti fino all’udienza di convalida, oltre che
l’intervenuta applicazione di un trattamento differente a parità di condizione in
favore degli altri coimputati, non sostenuto da adeguata motivazione.
3.2. I medesimi vizi vengono eccepiti con riferimento alla decisione di non
riconoscere le attenuanti generiche ed a tal fine si individua in senso favorevole
sia la minima entità dei fatti che il contegno processuale tenuto dal ricorrente e
la mancata valutazione di tali elementi al fine di riconoscere il temperamento
sollecitato.
3.3. Ulteriormente si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione
quanto alla determinazione della pena, che si ritiene ingiustamente determinata
in eccesso a fronte della minima entità dei fatti maturati nell’ambito di una
contesa di natura familiare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per genericità ed in quanto propongono
motivi non consentiti.
2.1. La contestazione formulata nell’interesse di Altieri in relazione alla
carenza indiziaria si scontrano con le specifiche deduzioni contenute nella
sentenza (fg 4) con riguardo all’attribuzione di condotte aggressive all’Altieri,
che smentisce la mancata partecipazione dello stesso al reato di rissa, superabile

2

Cassazione sezione VI, rg. 43713/2014

contendenti.

esclusivamente con la deduzione di un travisamento della prova sul punto, non
eccepita nel ricorso.
2.2. La contestazione riguardante il mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche non si confronta con le deduzioni formulate in sentenza sul
punto, e si sostanzia nell’esposizione di argomenti di merito di segno opposto
attraverso i quali si tende ad una difforme valutazione di merito in questa fase,

3. Nello stesso senso deve concludersi quanto ad entrambi i motivi di
ricorso formulati nell’interesse di Manto, come è reso evidente dalla circostanza
che si contesta l’uso della discrezionalità da parte del giudicante nel considerare
applicabile l’aumento per la recidiva, a fronte di una determinazione sostenuta
da argomenti di fatto la cui rispondenza alle risultanze non è stata posta in
discussione.
Anche la possibilità di riconoscere le attenuanti generiche è richiamata in
linea astratta, con riferimento a possibili indicatori positivi a tal fine, omettendo
di denunciare la loro allegazione nel grado di merito, e la mancata, ingiustificata
analisi da parte della Corte territoriale, unico ambito nel quale è possibile una
determinazione in questa fase, ove, in senso contrario il ricorrente appare inteso
a sollecitare una non consentita nuova analisi di merito.
Peraltro la sentenza evidenzia gli indicatori di gravità oggettiva e
soggettiva dei fatti che, al di là degli elementi evidenziati in ricorso danno conto
della base concreta su cui si è snodato il giudizio sul punto, circostanza che
impone di escludere l’ammissibilità del rilievo sul punto.
4. L’accertamento di inammissibilità dei ricorsi impone la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma
indicata in dispositivo e ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in
applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di C 1.000 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/05/2015

del tutto estranea all’ambito di cognizione di questa Corte di legittimità.

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