Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27081 del 09/06/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 27081 Anno 2016
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
EMRIS Kamal, nato a Casablanca (MAROCCO) il 19/05/1984
avverso la sentenza n.574/14 del 23/09/2014, del Tribunale di Barcellona Pozzo
di Gotto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio.

Data Udienza: 09/06/2016

RITENUTO IN FATTO
%
1. Con sentenza n.574/14 del 23/09/2014, dgTribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto condannava Emris Kamal alla pena di C 2.500,00 di ammenda
poiché ritenuto responsabile del reato di cui all’art.116 C.d.S. commesso il
09/01/2011.

Kamal, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di
cui all’art.173, comma 1, disp. att. c.p.p.) violazione di legge e vizi
motivazionali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. La sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto per
cui si procede non è previsto dalla legge come reato.
2.1. Deve osservarsi che la contravvenzione di cui all’art.116, comma
13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito amministrativo
dall’art. 1, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla
contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più previsto dalla legge come
reato, secondo la previsione dell’art. 2, co. 2 cod. pen. Tanto assorbe, con ogni
evidenza, sia il tema del trattamento sanzionatorio che quello della applicabilità
della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
2.2. Il fatto oggetto del presente procedimento risulta commesso il
09/01/2011 e pertanto, non ricorrendo periodi di sospensione del relativo
termine, il reato si è prescritto in data anteriore all’entrata in vigore del citato
d.lgs. n. 8/2016. Si pone, quindi, il tema della priorità da accordare all’una o
all’altra causa di non punibilità (nel senso valevole ai sensi e per gli effetti
dell’art. 129 cod. proc. pen.).
2.3. La soluzione va rinvenuta nella statuizione posta dalle Sezioni
Unite, per le quali la questione concernente la “abolitio criminis” è pregiudiziale
rispetto a quella – esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso
per cassazione – relativa all’estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, n.
19601 del 28/02/2008 – dep. 15/05/2008, Niccoli, Rv. 239400). Pertanto, deve
ribadirsi che la sentenza va annullata per la intervenuta aboliti° criminis.

2

2. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione Ennris

3. L’art. 8 del citato decreto ha introdotto una deroga al principio di
irretroattività di cui all’art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689; ha previsto cioè
che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni
amministrative si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il
procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale
irrevocabili. La norma si é resa necessaria per rendere non operante la regola
posta dall’art. 1 della legge n. 689/81, della non applicabilità delle disposizioni

alla loro entrata in vigore.
3.1. In ragione di siffatta previsione derogatoria, anche nel caso di
violazioni commesse in tempo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016
si impone, ai sensi dell’art. 9, la trasmissione degli atti all’autorità
amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo, per il corso del
relativo procedimento. Tuttavia, sotto tale profilo assume rilievo anche la
circostanza che i termini di prescrizione del reato risultano interamente decorsi
prima dell’entrata in vigore del citato d.lgs., poiché la statuizione per la quale
“nei casi previsti dall’articolo 8, comma 1, l’autorità giudiziaria, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la
trasmissione all’autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti
penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi” trova applicazione, per
dettato del medesimo art. 9, co. 1 “salvo che il reato risulti prescritto o estinto
per altra causa alla medesima data”.
3.2. Ne consegue che non deve disporsi la trasmissione degli atti al
Prefetto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più
previsto dalla legge come reato.

Così deciso il 09/06/2016

che prevedono sanzioni amministrative alle violazioni commesse anteriormente

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