Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2708 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2708 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AIELLI LUCIA

Siad Mouamed nato in Marocco il 22/12/19878;
Azanafdi Adberrahim nato in Marocco il 11/6/1963;
avverso la sentenza n. 2139/2014 della Corte d’Appello di Genova del 13/3/2014;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza del 19/11/2015 la relazione del Consigliere dott.ssa Lucia Aielli;
udito il Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi che ha concluso per il rigetto del
ricorso;

RITENUTO IN FATI-0

Con sentenza emessa 19.6.2013 la Corte d’Appello di Genova , su appello degli imputati e del
Pubblico Ministero, riformava la sentenza del Tribunale di Genova con la quale Siad Mouamed e
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Data Udienza: 19/11/2015

Aznadi Abderrahim erano stati condannati per il delitto di tentata rapina impropria aggravata
e, qualificato il fatto come rapina impropria aggravata consumata, escluse le circostanze
attenuanti generiche, già riconosciute dal primo giudice, condannava gli stessi alla pena di anni
5 di reclusione ed euro 2.300,00 di multa ciascuno.
Avverso tale sentenza proponevano un unico ricorso i due imputati i quali, per il tramite del
difensore eccepivano : 1) l’inosservanza o erronea applicazione della norma penale ( art. 606
lett. b) c.p.p., in relazione all’art. 548 c.p.p.), dovuta all’omessa notifica dell’avviso di deposito
dell’estratto contumaciale della sentenza di appello al difensore e quindi la non esecutività

c.p.p., in relazione all’art. 521 c.p.p.) , ovvero la nullità della sentenza di secondo grado per
violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ( art. 521 c.p.p.) atteso che la
Corte d’Appello, condividendo le ragioni dell’impugnazione del Pubblico Ministero, circa la
configurazione giuridica del fatto, avrebbe dovuto trasmettere gli atti al P.M. ; 3) l’omessa
motivazione ( art. 606 lett. e) c.p.p., circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO
li ricorso è infondato e va respinto.
Con il primo motivo viene eccepita la nullità della sentenza di secondo grado per l’omessa
notifica dell’estratto della sentenza contumaciale al difensore. E’ stato affermato da questa
Corte che non spetta al difensore la notifica dell’avviso di deposito della sentenza quando
questo avvenga nel rispetto del termine legale o prorogato, a prescindere dalla personale
presenza o meno del difensore di fiducia all’udienza di decisione della causa, in quanto
quest’ultimo, conoscendo o potendo conoscere rapidamente il giorno e il tenore del dispositivo
della decisione, può determinare con certezza la decorrenza ed il termine per la proposizione
dell’impugnazione ( Sez. 6, 18 dicembre 2002, n.42753, rv. 223685 ; Sez. 1, 1 aprile 1994 , n.
1112, Marangelo). Ed infatti nel caso in esame il difensore ha presentato rituale ricorso per
cassazione esercitando il potere di impugnazione a lui riconosciuto, sicchè la doglianza
proposta risulta altresì, carente di interesse.
Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso è infondato. Questa Corte ha condivisibílmente
affermato che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la diversa
qualificazione giuridica del fatto, nel caso non vi sia stata modifica del fatto penalmente
rilevante indicato in contestazione e l’imputato sia stato in grado di difendersi su tutti gli
elementi oggetto dell’addebito. (Cass. Sez. 5, 27 ottobre 2014, n.44862, rv. 261286).
Nel caso in esame la Corte territoriale su appello del Procuratore generale ha riqualificato il
fatto in termini di rapina aggravata consumata e non tentata come ritenuto dal primo giudice,
evidenziando il dato dell’avvenuta sottrazione del bene (accendino e portafoglio), sia pure per
un breve lasso di tempo, confermando l’ipotesi d’accusa come descritta nell’originaria
contestazione, senza modificare il fatto storico .
Quanto infine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito,
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della sentenza di secondo grado; 2) l’inosservanza della norma processuale ( art. 606 lett. c)

conformemente all’orientamento espresso più volte da questa Corte, ha escluso la sussistenza
di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen., sulla base di un giudizio in
fatto la cui motivazione, congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione
neppure qualora difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori
attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv.
242419; sez. 11 n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163).
Tutto ciò comporta il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi proposti. Ne consegue, per
il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19.11.2015

P.Q.M.

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