Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2708 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2708 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONOMI FABIO N. IL 19/12/1977
avverso la sentenza n. 2451/2012 TRIBUNALE di BERGAMO, del
28/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 06/12/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.11 Tribunale di Bergamo, con sentenza emessa il 28/01/2013 dichiarava ,
fra gli altri, Fabio Bonomi colpevole del reato di cui all’art. 256, comma 1, lett.
a), d.lgs. 152/2006 (come contestato in atti) e lo condannava alla pena di C
6.000,00 di ammenda

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in

3.Trattasi di censure infondate perché in contrasto con quanto accertato e
congruamente motivato dal giudice di merito (vedi sentenza impugnata pagg. 2
– 5). Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di
legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cpp – costituiscono nella
sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi
logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito.
Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per
pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi
difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità
perché in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
[Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez.
U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n. 5285 del 06/05/1998, rv
210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n. 13648 del
14/04/2006, rv 233381].

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Fabio Bonomi
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 06 Dicembre 2013

relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato.

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