Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2707 del 06/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2707 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Marra Filippo, nato a Reggio Calabria il 5.5.31
D.O. nel proc. n. 7024/12 N.R.
avverso il decreto di archiviazione del G.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria del 5.6.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Il presente ricorso viene proposto dalla p.o. di un procedimento attivato per protestare
contro ritardi e comportamenti omissivi della P.A..
Lo stesso ricorrente riferisce che, a seguito dell’opposizione da lui proposta contro la
richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., era stata fissata camera di consiglio ma il G.i.p.,
all’esito, ha emesso l’ordinanza qui oggetto di gravame.
La doglianza è incentrata sul rilievo che il G.i.p., nella propria decisione, non ha dato
atto di avere preso in considerazione le ragioni di opposizione.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Come è, ormai, pacifico,
il dato normativo prevede la possibilità di impugnare una ordinanza di archiviazione solo per
vizi procedurali ( da ult. Sez. I, 3.2.10, Di Vincenzo, Rv. 246779; Sez. VII, (ord) 26.2.08, Trapazzo, Rv. 239834). Ne
consegue che, una volta rispettato il contraddittorio, la decisione poi adottata dal giudice non è
censurabile nel merito come, per l’appunto, avviene implicitamente nella specie visto che il
ricorrente si duole della mancata menzione delle ragioni dell’opponente delle quali è, tuttavia,
Data Udienza: 06/12/2013
•
possibile dire che il G.i.p. le ha implicitamente disattese – ritenendole non idonee a scalfire le
motivazioni della richiesta di archiviazione – quando ha sostenuto la propria decisione
mediante il richiamo alla richiesta del P.M..
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 6 dicembre 2013
Presidente
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.