Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2706 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2706 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Cissé Moustapha, nato in Senegal il 4.4.82
imputato artt. 516 e 650 c.p.
avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso del 16.4.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Il ricorrente è stato condannato per avere messo in circolazione una serie di prodotti
con marchi contraffatti e di non avere ottemperato all’ordine di presentazione in questura per
regolarizzare la propria condizione di straniero.
Avverso la conferma della condanna da parte della Corte d’appello, egli ricorre dinanzi a
questa S.C. deducendo nullità della decisione in quanto, già nel corso del giudizio di primo
grado, a seguito di istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, quest’ultimo non
era stato avvisato dei rinvii del dibattimento.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La questione, infatti, è
stata correttamente affrontata dalla Corte d’appello che vi ha replicato con il richiamo alla
sentenza di queste S.U. (n. 8285/06) nella quale, facendo leva sulla perfetta equiparazione del
difensore di ufficio a quello di fiducia, si è affermato che, in caso di accoglimento di una istanza
di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia, quest’ultimo ha diritto di esser
avvisato solo quando la data di rinvio non venga stabilita sin dal momento dell’accoglimento

Data Udienza: 06/12/2013

dell’istanza. Diversamente, l’avviso per l’udienza successiva è dato al difensore nominato in
sostituzione che, come detto, sostituisce a tutti gli effetti il difensore assente.
Il fatto che, come pare, nella specie, il sostituto non abbia dato alcun avviso è questione
da inquadrare nell’ambito dei rapporti tra difensori e delle loro regole di deontologia
professionale ma di certo non dà luogo ad alcun vizio processuale qui rilevabile.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna delle ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

Così deciso in Roma nell’udienza del 6 dicembre 2013

Il Pre

nte

P.Q.M.

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