Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2705 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2705 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SILVAROLI FABIO N. IL 26/04/1967
avverso la sentenza n. 306/2012 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 13/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 06/12/2013

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di
Campobasso ha confermato il decisum di prime cure, con il quale Fabio
Silvaroli era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 5,
d.Lvo 74/2000, e condannato alla pena ritenuta di giustizia;

eccependo la violazione del divieto del (ne) bis in idem, in quanto il Silvaroli
risulta già essere stato giudicato per gli stessi fatti di cui al processo; il
decidente ha, altresì, violato il diritto di difesa dell’imputato, poiché ha
trattato il processo in assenza del difensore di fiducia, giunto in ritardo in
udienza;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di ritenere logico e corretto il discorso giustificativo svolto in
ordine alla concretizzazione del reato contestato e alla ascrivibilità di esso
in capo al prevenuto;
-che manifestamente infondata si rivela la eccezione di violazione del ne
bis in idem, visto che la sentenza acquisita in atti, resa in data 8/2/2012,
dal Tribunale di Campobasso nel processo n. 49 /12 R.G., vede il Silvaroli
imputato nella qualità di titolare di una diversa azienda, la Import-Esport,
da quella indicata nel capo di imputazione nel presente procedimento, e
per importi diversi di i.v.a. evasa;

-che la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione,

-che del tutto priva di fondamento risulta essere l’eccepita violazione del
diritto di difesa, in quanto, non risulta che il difensore avesse comunicato
del proprio ritardo ed è evidente che il Tribunale non è tenuto ad
attendere, senza un giustificato motivo, l’arrivo dello stesso in udienza, di
tal chè bene ha fatto il giudice a nominare un difensore di ufficio e
procedere alla trattazione;

I

l’/

-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma il 6/12/2013.

Ammende della somma di euro 1.000,00.

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