Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27034 del 28/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 27034 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO ALBERTO N. IL 03/06/1985
avverso l’ordinanza n. 951/2014 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
05/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
4 J4-).e-5lette/sepete le conclusioni del PG Dott. ce/a-4 Pei/g.” …e4
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Data Udienza: 28/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Lecce ha rigettato
l’istanza di riesame dell’ordinanza di custodia cautelare emessa il 4.11.2014 dal
Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale nei confronti di
Russo Alberto per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere
finalizzata allo spaccio di stupefacenti (capo L).
L’ordinanza cautelare è intervenuta nel quadro di un procedimento avente
ad oggetto, tra le altre, le attività di un sodalizio criminoso, la cui composizione

è stata descritta come di seguito riportato:

DE TOMMASI Giovanni- SAPONARO Ilde- NOTARO Sergio- SAVARY CYRIL Cedric —
MILITO Salvatore- CANDITA Gianiuca DIODATO Gaetano – DI FIERRO Angelo- BRUNI
Alessandro- DE TOMMASI Liliana- TRAMACERE Giovanni- DE BLASI DamíanoCOLAVITTO Patrik- BRUNI Salda- AYAD Marina- RUSSO Alberto- RAHMAN, FathiURSINO Anna- BRUNI Mauro- BRUNI Martino
L)del delitto di cui agli articoli 74, commi 1, 2, 3 e 4, DPR n. 309190 e 7 D.L. n, 152191 per
essersi associati, in numero superiore a dieci, al fine di commettere più delitti di traffico
internazionale e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, assumendo DE TOMMASI
Giovanni, SAPONARO lide, NOTAR° Sergio, SAVARY CYRIL Cedric,MILITO Salvatore,
CANDITA Gianluca, DIODATO Gaetano, DI PIERRO Angelo, BRUNI Alessandro, il ruolo di
costituzione, promozione, direzione ed organizzazione della predetta associazione; DE
TOMMASI Liliana, TRAMACERE Giovanni, DE BLASI Damiano, COLAVITTO Patrik, BRUNI
Salda, AYAD Marina, RUSSO Alberto, RAHMANI Fathi, URSINO Anna, BRUNI Mauro, BRUNI
Martino quello di partecipi al comune programma criminoso attraverso il reperimento di somme
di danaro, l’impiego di mezzi, acquisendo ingenti partire di cocaina che successivamente
venivano trasportate, occultate, preparate e suddivise per l’ulteriore distribuzione sul territorio
ricompreso tra la provincia di Lecca, Brindisi e Taranto. In particolare:
DE TOMMASI Giovanni, a capo dell’omonima fazione della sacra corona unita, dal carcere
forniva il proprio assenso e contributo affinché sul territorio si sviluppasse un’organizzazione
criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti;
-SAPONARO Ilde, tramite i periodici colloqui che effettuava, impartiva disposizioni e manteneva
i contatti tra DE TOMMASI e gli altri promotori NOTARO Sergio e SAVARY Cyril;
-NOTAR° Sergio, referente su Squinzano del gruppo riconducibile a PELLEGRINO Antonio, a
seguito degli incontri con SAPONARO Ilde, si inseriva nelle dinamiche associative finalizzate al
traffico di stupefacenti, assumendone un ruolo direttivo e offrendo a SAVARY la copertura
criminale del suo gruppo;

2

soggettiva, ripartizione funzionale, ambito di operatività e allocazione geografica

Al Russo è ascritto di

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concorso nell’importazione dalla Francia di

5,165 chilogrammi di cocaina, che il Savary aveva ivi reperito e che egli aveva
trasportato in Italia a bordo di un’autovettura, preceduta da altra sulla quale
erano il Savary medesimo, il Tramacere, il Colavitto e De Tommasi Liliana,
avendo quale destinatario il Candita (la spedizione terminava per l’arresto in
flagranza di reato del Russo il 25.9.2012).

2. I gravi indizi di colpevolezza venivano desunti dal Giudice per le indagini
preliminari prima e dal Collegio distrettuale poi dalla partecipazione all’episodio
di importazione dello stupefacente e da alcuni ulteriori elementi dai quali si
riteneva di poter desumere che il rapporto tra il Russo ed il sodalizio facente
capo al Savary non fosse occasionale.

3. Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe propone ricorso per cassazione il
Russo a mezzo del difensore di fiducia, avv. Antonio Savoia, denunciando vizio
motivazionale e travisamento del fatto in ordine alla ritenuta sussistenza della
partecipazione all’associazione qualificata, non avendo operato alcun vaglio
critico degli elementi evidenziati dalla difesa, ovvero che il Russo aveva svolto il
ruolo di corriere in una sola occasione e che i contatti erano stati tenuti dal
medesimo sempre soltanto con il Savary.

3

-SAVARY CYRIL Cedrìc, gestiva direttamente i rapporti in Francia con i fornitori colombiani e
spagnoli dai quali si approvvigionava di ingenti quantitativi dì cocaina che immetteva in Italia per
il successivo spaccio nelle province di Lecca, Brindisi e Taranto;
-MILITO Salvatore collaborava con il SAVARY nello fase iniziale della costituzione
dell’organizzazione e poneva in essere il tentato omicidio dì MANCA Marino e GRECO Luca
anche al fine di eliminare degli ostacoli all’operatività della stessa organizzazione
-CANDITA Gianluca, DIODATO Gaetano, DI RIERRO Angelo, si attivavano per reperire,
attraverso attività di spaccio sul territorio Salentino, le risorse economiche atte a finanziare
l’approvvigionamento dalla Francia di ingenti quantitativi di cocaina
-BRUNI Alessandro, URSINO Anna, fornivano supporto logistico ed assistenziale, organizzando
‘altresì BRUNI Alessandro dall’Italia, e SAVARY Cyril Cedi -io dalla. Francia; un traffico
transnazionale dì sostanze stupefacenti al fine di rifornire, in Danimarca, per il tramite anche di
BRUNI Mauro e BRUNI Martino, un cittadino danese non identificato e, in Germania, URSINO
Francesco. cognato di BRUNI Alessandro;
-0E TOMMASI Liliana, TRAMACERE Giovanni, COLAVITTO Patrik, RUSSO Alberto, BRUNI
Sada, RAHMAN! Fathi svolgevano funzioni esecutive tra cui quelle di corriere e staffetta in
occasione dei trasferimenti dì stupefacente in Italia dalla Francia, garantendo nello stesso
tempo ì contatti telefonici tra gli associati;
.-DE BLASI Damiano, partecipava alle dinamiche associative presenziando agli ìncontri tra
SAPONARO lido, DE TOMMASI Lifiana e SAVARY, mantenendo contatti diretti con
quest’ultimo e commercializzando lo stupefacente sui territorio;
-AYAD Marina, dimorante a Parigi, collaborava SAVARY, DE TOMMASI Liliana, TRAMACERE
Giovanni e COLAVITTO Patì*, fornendo il necessario sostegno logistico durante le fasi relative
all’approvvigionamento in Francia di sostanze stupefacenti e fornendo le proprie credenziali per
ricevere un vaglia postale da parte di BRUNI Saìda, la quale, a sua volta, aveva. ricevuto la
somma di 400,00 euro da parte dì CANDITA Gianluca elargita al fine dì sovvenzionare ulteriori
spese di viaggio e permanenza in Francia degli altri associati.
In Francia, Danimarca e nelle province dì Lecca, Brindisi e. Taranto, a partire dal mese
di giugno 2012 sino al 22,12,2012

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Va in primo luogo ricordato che, in caso di ricorso per cassazione
avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali,
allorchè sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla
sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari
possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all’articolo 606,

manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della
Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle
esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di
merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l’applicazione della
misura e, poi, eventualmente, del giudice del riesame (ex pluribus, Sezione II,
17 settembre 2008, Fabbretti ed altri).
Il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine
alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla
Corte di legittimità, quando non risulti “prima facie” dal testo del provvedimento
impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della
razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 2, n. 56 del
07/12/2011 – dep. 04/01/2012, Siciliano, Rv. 251761).
Quanto alla denunzia dell’omessa o inadeguata valutazione, nell’ordinanza di
rigetto della richiesta di riesame cautelare, di elementi di prova presenti in atti
ovvero della carente verifica delle fonti, richiamate solo succintamente dal
giudice, essa è compatibile con il ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc.
pen. solo quando i suddetti vizi emergono in maniera evidente dalla mera lettura
del provvedimento impugnato o dal suo confronto con specifiche deduzioni
scritte presentate precedentemente alla sua adozione, non essendo invece
sufficiente, in assenza dell’illustrata condizione, l’allegazione al ricorso degli atti o
dei documenti probatori di cui si lamenta la mancata considerazione (Sez. 6, n.
31390 del 08/07/2011 – dep. 05/08/2011, D’Amato e altro, Rv. 250686).
Quanto al discrimine tra partecipazione a sodalizio criminoso e concorso di
persone nel reato, va rammentata la giurisprudenza di questa Corte per la quale
la configurabilità della condotta di partecipazione ad associazione per delinquere
finalizzata al traffico di stupefacenti richiede la prova della stabile adesione
dell’agente ovvero della consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad
altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società
criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (tra le altre, Sez. 6,
Sentenza n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645). Tale prova va desunta

comma 1, lettera e), cod. proc. pen., se cioè integrano il vizio di mancanza o

da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino
l’organico inserimento nella struttura criminosa. L’accertamento deve essere
particolarmente rigoroso quando la prova dell’accordo sia desunta da condotte
svolte nell’ambito di un solo episodio criminoso o da comportamenti che possono
anche essere il frutto di un aiuto episodico (Sez. 5, Sentenza n. 9457 del
24/09/1997, Caceres G. ed altri, Rv. 209073).

4.1. Nel caso che occupa, diversamente da quanto affermato dal ricorrente,

giurisprudenza di legittimità, giacché il Tribunale non si é limitato a porre in
risalto la partecipazione del Russo al singolo episodio, pur estremamente
significante, ma ha altresì evidenziato ulteriori circostanze: il fatto che nel
conversare con il Russo il Savary avesse fatto riferimento alla fermata presso
una stazione Tannoil “come l’altra volta”, con ciò evidenziando l’esistenza di un
precedente viaggio; l’incendio dell’autovettura del Russo, emergente dalle parole
di Ilde Saponaro come avente funzione di avvertimento dato al Savary e quindi
dimostrativo della vicinanza del primo al secondo; l’attività di spaccio posta in
essere insieme a quest’ultimo.
Tali elementi non sono stati presi in considerazione dalla critica formulata
dall’esponente, che indica fattori che hanno trovato implicito giudizio di
irrilevanza e non ha posto in discussione la sussistenza del sodalizio criminoso
facente capo, per la provvisoria contestazione, al Savary.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato
al pagamento delle spese processuali.
Va inoltre disposto che copia del presente provvedimento sia trasmesso al
direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto
stabilito dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso
al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto
stabilito dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/5/2015.

l’ordinanza impugnata soddisfa l’onere motivazionale, così come delineato dalla

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