Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2703 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2703 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORANZIOL LUCA N. IL 24/07/1964
avverso la sentenza n. 2784/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
23/09/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore G erale
in persona del Dott.
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che ha concluso per
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Udito, per laiparte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna dell’imputato alla pena
di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 700 di multa per la consumazione di
una rapina impropria e di lesioni. Si contestava al Moranziol di essersi
impossessato del computer di proprietà del titolare dell’ufficio, De Lucia, dove
lavorava e di avere minacciato la Valente che ne chiedeva la restituzione con

questa lamiera”. All’imputato veniva inoltre contestato di avere spintonato
violentemente il De Lucia procurandogli lesioni guaribili in 20 giorni.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del
Moranziol che deduceva:
2.1. omessa motivazione sull’esistenza dell’elemento soggettivo. Si deduceva
che l’impossessamento era finalizzato non all’apprensione del bene, ma al
compimento di operazioni di messa in sicurezza di alcuni siti, attraverso il
cambio della password; siccome l’imputato avrebbe agito per far valere i suoi
diritti il fatto andrebbe inquadrato nella fattispecie prevista dall’art. 393 cod.
pen. Si deduceva inoltre la carenza di motivazione, laddove non si esplorava il
tema dell’elemento soggettivo, con particolare riguardo alla testimonianza della
Valente;
2.2. violazione di legge. Si riteneva che fosse stata illegittimamente contestata la
rapina in quanto non si era in presenza di uno spossessamento, ma
dell’apprensione di un bene che era anche nella disponibilità dell’imputato.
sicchè, al più, avrebbe dovuto essere contestata l’appropriazione indebita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il primo motivo di ricorso propone alla Corte di cassazione una lettura
alternativa delle emergenze processuali in materia di elemento soggettivo senza
individuare alcuna frattura manifesta e decisiva del percorso logico
argomentativo posto a fondamento della decisione. Il vizio di motivazione per
superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare
genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo
ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla
Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della
motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa;
2

una lamiera del computer e con la frase “se non la smetti ti taglio la faccia con

quest’ultima

declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti

difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti
oggettive e soggettive del reato contestato.
E’ noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla
rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi
specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l’area di
competenza della Cassazione alla rivalutazione dell’interno compendio indiziario.
Le discrasie logiche e le carenze motivazionali per essere rilevanti devono,

compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. Il vizio di
motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve dunque essere
diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve
invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico
argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come
illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od
omissione argomentativa; quest’ultima declinabile sia nella mancata presa in
carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno
delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato.
Nel caso di specie, come evidenziato in premessa, il ricorrente piuttosto che
rilevare vizi decisivi della motivazione si limitava ad offrire una interpretazione
degli elementi di prova raccolti diversa da quella fatta propria dalla Corte
territoriale in contrasto palese con le indicate linee interpretative.
1.2. Né può trovare accoglimento la critica proposta alla qualificazione giuridica.
Il fatto non si presta ad essere inquadrato nella fattispecie prevista dall’art. 393
cod. pen. non essendo emerso alcun elemento a sostegno della invocata
riqualifica. La Corte territoriale rimarcava che il computer oggetto della rapina
era di proprietà della «società di cui il De Lucia era l’esclusivo titolare» ed a
tutto concedere poteva al più rilevarsi un uso comune del bene. Mancava
insomma, la base fattuale della riqualifica, ovvero la individuazione di un diritto
dell’imputato cui ricondurre l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
1.3. I rilievi appena svolti in ordine alla insussistenza di elementi idonei ad
effettuare una riqualifica nella fattispecie prevista dalli art. 393 cod. pen. sono
validi anche in relazione alla invocata

riqualifica del fatto contestato in

appropriazione indebita. La Corte territoriale riteneva infatti provato la
proprietà del bene trafugato in capo al De Lucia e la qualificazione della
condotta nella fattispecie della rapina impropria derivava dalla valutazione della
“connessione” della minaccia con l’impossessamento. I collegi di merito con
valutazione conforme ritenevano provato l’impossessamento e la susseguente
minaccia, ovvero gli elementi integranti la rapina impropria: si tratta di una
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inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il

valutazione di merito coerente con le emergenze processuali e priva di fratture
logiche manifeste e decisive che si sottrae al sindacato in sede di legittimità.

2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.

spese processuali e della somma di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 18 novembre 2015

L’estensore

Il Presidente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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