Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2702 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2702 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NUTI SIMONA N. IL 07/06/1965
avverso la sentenza n. 837/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
27/09/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ako,i-c
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Udito, per la part civile, l’Avv
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Data Udienza: 18/11/2015

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RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Firenze confermava la condanna dell’imputata per i reati
di cessione di sostanze stupefacenti e di tentata estorsione alla pena di un anno,
mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa. Si contestava Alla Nuti di avere
ceduto in più occasioni eroina alla Sepe, parte civile, e di avere minacciato la
stessa di rivelazioni nocive per lei e la sua famiglia, se non le avesse

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della Nuti
che deduceva:
2.1. violazione di legge. Con riferimento alla contestata estorsione si deduceva
la inidoneità della minaccia contestata ad avere una concreta efficacia coercitiva.
La sentenza impugnata nel valutare l’idoneità coercitiva della minaccia non
aveva considerato la personalità dell’agente, la sua eventuale appartenenza a
sodalizi criminali, né tantomeno le condizioni della vittima;
2.2. violazione di legge. Con riferimento alla cessione di sostanza stupefacente si
deduceva l’illegittimità dell’accertamento di responsabilità in quanto l’acquisto e
la successiva cessione della sostanza sarebbero stati effettuati su mandato di
quest’ultima ed al fine di consumare “in gruppo” lo stupefacente, con
conseguente insussistenza del fatto contestato.

3.

La parte civile depositava una memoria con la quale instava per la

inammissibilità del ricorso ribadendo la legittimità della sentenza nella parte in
cui aveva confermato l’accertamento di responsabilità in ordine al reato di
estorsione; riteneva inoltre non configurabile l’invocato consumo di gruppo per
assenza di concertazione preventiva in ordine all’acquisto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

111 ricorso deve essere accolto limitatamente alla definizione del trattamento
sanzionatorio relativo al reato di cessione di sostanza stupefacente.
2. Il motivo di ricorso che censura l’efficacia coercitiva del comportamento posto
in essere dalla Nuti è infondato.
Le critiche del ricorrente sono centrate sulla inidoneità dei comportamenti
contestati ad integrare le minacce richieste per la configurazione del reato di
estorsione.

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consegnato denaro ed generi di conforto.

Il giudizio in ordine alla effettiva idoneità coercitiva delle minacce è una
valutazione di merito che deve tenere conto sia della consistenza oggettiva del
comportamento, che dell’effettiva idoneità dello stesso ad influire sulla volontà
della vittima. La idoneità soggettiva della minaccia a coartare la volontà
dipende anche dallo stato di vulnerabilità della vittima. Gli indici di vulnerabilità
sono ricavabili con chiarezza dalle indicazioni della direttiva 2012\29 UE che,
agli artt. 22 e ss. fornisce delle indicazioni agli Stati per assicurare un protezione
adeguata alle vittime di reato, con specifico riguardo a quelle che presentano

La direttiva 2012\29\UE prevede che la valutazione in relazione alla vulnerabilità
debba essere effettuata in relazione alla caratteristiche personali della vittima
ed alla natura ed alle circostanze del reato.
Più marcata è la vulnerabilità e maggiore è la potenzialità coercitiva di
comportamenti anche “velatamente” – e non scopertamente – minacciosi. Si
ritiene infatti sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa
essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o
figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea,
in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore ed a coartare la volontà
del soggetto passivo. La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua
idoneità ad integrare l’elemento strutturale del delitto di estorsione vanno
valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità
sopraffattrice dell’agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera,
l’ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista
come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una
effettiva intimidazione del soggetto passivo (Cass. sez. 6, n. 3298 del
26/01/1999, Rv. 212945).
Questo, ovviamente, ove il comportamento minatorio posto in esser non sia di
consistenza tale da avere un potenziale offensivo di tale “oggettiva” incidenza,
tale da rendere non rilevante la verifica dell’efficacia in concreto della minaccia,
con conseguente ininfluenza sulla valutazione della efficacia coercitiva dei
comportamenti dell’indice di resilienza soggettiva della vittima (sulla irrilevanza
della effettiva capacità coercitiva: Cass. sez. 2, 36698 del 19/06/2012, Rv.
254048).
1.2. Nel caso di specie la Corte di appello evidenziava come il contenuto delle
lettere trasmesse dall’imputata alla Sepe avesse un effettivo contenuto
intimidatorio, anche tenuto conto dello stato di vulnerabilità della persona
offesa, che si trovava in condizioni di «depressione nevrotica, disturbo della
personalità borderline ed abuso alcolico» (sentenza di primo grado, quarto
foglio). Il collegio territoriale evidenziava che la Sepe «si trovava di fronte ad
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profili di vulnerabilità.

una iniziativa che non le lasciava altra alternativa tra l’accondiscendere alle
pretese della Nuti ed esporsi alle sue incontrollabili propalazioni». Si tratta di
una valutazione di merito che non presenta fratture logiche manifeste e decisive,
è coerente con le emergenze processuali; e non si presta, dunque, ad alcuna
censura in sede di legittimità.
1.3. E’ infondato il motivo di ricorso che invoca l’annullamento della sentenza
impugnata conseguente all’inquadramento delle cessioni nel consumo di
gruppo.

sostanze stupefacenti, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto, che in quella dì
mandato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente
rilevante, ma integra l’illecito amministrativo sanzionato dall’art. 75 stesso
d.P.R., a condizione che: a) l’acquirente sia uno degli assuntori; b) l’acquisto
avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa
sin dall’inizio l’identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la
sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche
finanziariamente all’acquisto. In motivazione, la Cassazione ha precisato che con
il riferimento all’uso “esclusivamente personale”, inserito dall’art. 4-bis del D.L.
n. 272 del 2005, conv. in legge n. 49 del 2006, il legislatore non ha introdotto
una nuova norma penale incriminatrice, con una conseguente restrizione dei
comportamenti rientranti nell’uso personale dei componenti del gruppo, ma ha di
fatto ribadito che la non punibilità riguarda solo i casi in cui la sostanza non è
destinata a terzi, ma all’utilizzo personale degli appartenenti al gruppo che la
codetengono (Cass. sez. U, n. 25401 del 31/01/2013, Rv. 255258).
La Corte territoriale evidenzia la occasionalità della assunzione di sostanza da
parte dell’imputata e l’assenza degli elementi che consentono l’inquadramento
delle condotte nel consumo di gruppo. I collegi di merito hanno ritenuto
conformemente che la maggior parte delle forniture di sostanza fossero
destinate integralmente alla Sepe, con piena integrazione del reato contestato.
Segnatamente, la Corte di appello rileva che «la Nuti riforniva di stupefacente
la Sepe anche quando non era più ospite presso di lei ed anche nei casi in cui
costei era ricoverata in clinica»
1.4. La sentenza deve invece essere annullata con riferimento alla definizione
della sanzione inflitta per il reato di cessione di sostanza stupefacente
inquadrato come fatto di lieve entità. Le successive modifiche normative che
hanno interessato il quinto comma dell’art. 73 del Testo Unico sugli stupefacenti
hanno condotto oltre che all’inquadramento del fatto di lieve entità come
fattispecie autonoma di reato, anche ad un abbattimento progressivo della
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Le sezioni unite della Cassazione hanno chiarito che consumo di gruppo di

sanzione che, ad oggi, ha una forbice edittale che prevede la pena detentiva
dai sei mesi ai quattro anni e la multa da euro 1.032 ad euro 10.329.
Nonostante la pena in concreto inflitta risulti compresa all’interno della attuale
forbice edittale, la sostanziale modifica dei parametri di riferimento impone
che il giudice adegui il trattamento sanzionatorio ai nuovi parametri, con
conseguente necessità di un nuovo giudizio sul punto.
1.5. La commisurazione in concreto della pena nel rispetto dei limiti edittali,
infatti, non è mai un’operazione neutra, ma è sempre condizionata dalla pena

limiti edittali previsti dalla legge. La modifica dei parametri che delimitano la
forbice edittale, pertanto, incide sulla definizione del trattamento sanzionatorio
inflitto in concreto ed impone la rideterminazione della pena, anche nei casi in
cui la sanzione precedentemente inflitta risulti comunque compresa nella
nuova forbice edittale.
La necessità che la pena sia determinata in modo coerente con i parametri di
legge è stata ribadita, peraltro, anche nel caso di condanne passate in giudicato.
La rimodulazione in fase esecutiva del trattamento sanzionatorio tuttavia
doverosa solo in presenza di una modifica dei parametri costituzionali e
convenzionali che sovrintendono alla definizione del trattamento sanzionatorio
(cfr. Cass. sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Rv. 264857; con specifico
riguardo all’onere di rideterminazione della pena definita su parametri
incostituzionali che risulti comunque compresa nei limiti edittali: Cass. sez. 3,
n. 36357 del 19/05/2015, Rv. 264880).
Quando la condanna non sia passata in giudicato, invece, come nel caso di
specie, alla modifica legislativa della forbice edittale non può che conseguire
un onere del giudice di ridefinizione della pena, in coerenza con i nuovi
parametri.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata limitatamente al
trattamento sanzionatorio. Passa invece in giudicato con riguardo
all’accertamento di responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con
rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze che provvederà anche in

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prevista in astratto, sicché la valutazione giudiziale può cambiare col mutare dei

merito alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente
grado di giudizio. Dichiara irrevocabile la sentenza in punto di responsabilità.
Così deciso in Roma, il giorno 18 novembre 2015
Il Presidente

L’estensore

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