Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2702 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2702 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARTA SALVATORE N. IL 16/01/1957
avverso la sentenza n. 354/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
05/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 06/12/2013

1) con sentenza del 5.4.2013 la Corte di Appello di Cagliari confermava la sentenza del
Tribunale di Cagliari, resa in data 24.6.2011, con la quale Carta Salvatore era stato
condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena
(sospesa alle condizioni di legge) di mesi 8 di reclusione per il reato di cui all’art.181
co.1 bis D.L.vo 22.1.2004.
Propone ricorso per cassazione il Carta, a mezzo del difensore, denunciando la
violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta offensività della
condotta ed alla esclusione della scriminante di cui all’art.54 c.p.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Le censure sollevate dal ricorrente non tengono conto, che il controllo demandato
alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei
passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento
impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di
cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare
se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle
acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della
modifica dell’art.606 lett.e) c.p.p., con la L.46/06, il sindacato della Corte di
Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza,
contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da “altri atti del
processo specificamente indicati nei motivi di gravame”, non attribuisce al giudice di
legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo
quello di valutare la correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito e
di procedere all’annullamento quando la prova non considerata o travisata incida,
scardinandola, sulla motivazione censurata (cfr.Cass.pen. sez.6 n.752 del
18.12.2006;Cass.pen.sez.2 n.23419/2007-Vignaroli; Cass.pen. sez. 6 n. 25255/2012).
2.1) La Corte territoriale ha, con motivazione congrua ed immune da vizi logici,
ritenuto sussistente il reato ascritto “qualificabile come di pericolo astratto”, non
potendo esservi dubbi di sorta che il manufatto realizzato (di mt. 11,00 X 11,00)
possa recare pregiudizio all’ambiente; ha poi ritenuto che non ricorresse l’invocata
scriminante, essendo pacifico che il pericolo di restare senza abitazione è
concretamente evitabile attraverso i meccanismi di mercato o dello Stato sociale.
Il ricorrente, invece, ripropone le medesime censure, già correttamente disattese,
sollecitando, per di più, una i non consentita in questa sede/ rivisitazione del materiale
probatorio.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma
che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.

1

OSSERVA

41

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 6.12.2013

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