Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2701 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2701 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CROTTI MARIO N. IL 04/08/1943
avverso la sentenza n. 2891/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
14/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
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Udito il Procuratore G,Frale in persona del Dott. ,12mAgla. ,,c>
c>,2.A.,,, reo…—.;\0
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. Pbe

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Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Brescia, previa riqualificazione del fatto contestato al
Crotti come danneggiamento, lo condannava alla pena di mesi 1 e giorni 10 di
reclusione. Si contestava all’imputato di avere lanciato un ordigno artigianale
nel cortile di Cappello Gianluca che anneriva un telo.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore

dell’imputato:
2.1. violazione di legge in quanto il reato come riqualificato era di competenza
del giudice di pace e non poteva essere punito con la pena detentiva. Non si
tratterebbe infatti di un danneggiamento aggravato, ma semplice, che non
prevedeva la possibilità di infliggere la pena detentiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato con esclusivo riguardo alle doglianze rivolte al trattamento
sanzionatorio.
2. Non si rileva, invece, alcuna violazione delle regole sulla competenza.
Il collegio, in materia, condivide la giurisprudenza secondo cui la Corte di
appello, quando, riqualificando un fatto giudicato dal Tribunale, lo riconduce ad
una fattispecie di reato di competenza del giudice di pace, può decidere, anche
fuori dai casi previsti dall’art. 6 del D.Lgs. n. 74 del 2000, nel merito della
impugnazione senza dover trasmettere gli atti al pubblico ministero e dichiarare
contestualmente la competenza del giudice di pace (Cass. sez.5 n. 42827 del
16/07/2014 Rv. 262114; cass. sez. 3, n. 21527 del 05/02/2014, Rv. 259655).
Il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 48 prevede effettivamente che in ogni stato e
grado del processo il giudice, ove ritenga l’appartenenza del reato alla
competenza del giudice di pace, lo dichiari con sentenza. Tale disposto si
riferisce tuttavia al caso in cui il reato sia stato originariamente contestato in
termini che lo riconducono alla competenza del giudice di pace, e non anche a
quello nel quale detta attribuzione di competenza sia il risultato di una diversa
qualificazione giuridica del fatto, intervenuta nel corso del procedimento.
Conferma indiretta di tale assunto si ricava dalla giurisprudenza che ribadisce la
inapplicabilità del beneficio della sospensione condizionale alle pene proprie del
giudice di pace, anche ove le stesse siano irrogate da un giudice diverso in
relazione a reati divenuti di competenza del giudice di pace (Cass. sez. 4, n.
41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230274) e pure nel caso in cui ciò avvenga
2

2.

a seguito di una diversa qualificazione giuridica dei fatti (Cass. sez. 5, n. 3198
del 28/09/2012, Rv. 254382); pronunce che presuppongono la possibilità che il
giudice continui ad avere legittima cognizione di reati che solo successivamente
al rinvio a giudizio siano stati qualificati in termini corrispondenti alla competenza
del giudice di pace. Non rileva in contrario la circostanza che l’orientamento
giurisprudenziale citato riguardi l’applicabilità della sospensione condizionale
della pena, considerato che, per quanto detto, tale questione si pone solo in
quanto si ritenga possibile che reati divenuti di competenza del giudice di pace

nelle pronunce riportate.
3. Se la Corte di appello ha legittimamente trattenuto la competenza per il fatto
riqualificato, non altrettanto legittimamente ha definito il trattamento
sanzionatorio. Questo avrebbe dovuto essere individuato sulla base dei
parametri previsti per il danneggiamento semplice, che escludono la applicabilità
della pena detentiva.
4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra
sezione della Corte di appello di Brescia per la definizione del trattamento
sanzionatorio in coerenza con i principi di diritto richiamati.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con
rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il giorno 18 novembre 2015

L’estensore

Il Presidente

siano trattati da un giudice diverso, possibilità pertanto implicitamente affermata

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