Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2701 del 06/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2701 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Cerini Antonio, nato a Pontecorvo 1’1.3.53
imputato artt. 93, 95 D.P.R. 380/01
avverso la sentenza del Tribunale di Cassino del 28.11.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Il ricorrente è stato giudicato responsabile di violazione edilizia per avere realizzato
delle opere in zona sismica senza dare avviso all’ufficio tecnico regionale competente e senza
le prescritte autorizzazioni per l’inizio dei lavori.
Avverso la condanna inflittagli alla pena di 300 C di ammenda egli ha proposto appello convertito in ricorso stante la non appellabilità delle condanne alla sola pena dell’ammenda
(art. 593 co. 3 c.p.p.) — nel quale si diffonde sulle caratteristiche del materiale utilizzato per
l’edificazione (il siporex) e sulla sua leggerezza, sì da non incidere sulla struttura del fabbricato.
Il gravame è sicuramente inammissibile perché, all’evidenza, sviluppa argomenti di
merito non consentiti in sede di legittimità (non a caso, del resto, si trattava di atto di appello).
Vi è da dire, peraltro, che già dinanzi al giudice di merito l’imputato aveva svolto
l’analogo argomento difensivo basato sulla natura del siporex e che il giudice aveva bene
obiettato che si trattava di aspetto irrilevante visto che anche questa S.C. ha più volte
affermato che qualsiasi intervento in zona sismica, indipendentemente dal fatto che comporti
Data Udienza: 06/12/2013
l’uso di conglomerato cementizio, necessita del previo rilascio del titolo abilitativo ex art. 95
D.P.R. 380/01 (Sez. III n. 34604/10).
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
Così deciso in Roma nell’udienza del 6 dicembre 2013
Il
idente
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.