Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2700 del 06/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2700 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LEOMANNI SIGISMONDO N. IL 20/12/1947
LAZZARI MARCELLO ANTONIO N. IL 29/02/1960
RIZZO SALVATORE N. IL 30/08/1977
avverso la sentenza n. 1762/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
05/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 06/12/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.La Corte di Appello di Lecce, con sentenza emessa il 05/04/2013,
confermava la sentenza del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie in
data 07/02/2012, appellata da Sigismondo Leomanni, Marcello Lazzari, Salvatore
Rizzo, imputati del reato di cui all’art. 44 lett. c) d.P.R. 380/2001 (come
contestato in atti) e condannati alla pena, come rispettivamente inflitta in atti;
2.Tutti gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. pen. in
relazione alla sussistenza della responsabilità penale degli imputati.
2.1. La difesa dei ricorrenti presentava in data 24/09/2013 e 24/11/2013
proprie memorie e documenti.
3.Le censure dedotte nel ricorso e nelle successive memorie difensive sono
generiche perché meramente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello e già
valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale. Sono, altresì, infondate perché
in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici di merito
(vedi sentenza impugnata pagg. 2 – 4).
3.1. Non risulta – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dei
ricorrenti nel ricorso e nelle memorie difensive – che sia stata rilasciata valida
concessione in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 308/2001, in ordine alle opere abusive
in esame.
4. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Sigismondo
Leomanni, Marcello Lazzari, Salvatore Rizzo, con condanna degli stessi al
pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina
in C 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 06 Dicembre 2013
Il Componente estensore
DEPOSITATA
P .idente
pena sospesa per tutti, non menzione per il solo Lazzari.