Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2700 del 06/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2700 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEOMANNI SIGISMONDO N. IL 20/12/1947
LAZZARI MARCELLO ANTONIO N. IL 29/02/1960
RIZZO SALVATORE N. IL 30/08/1977
avverso la sentenza n. 1762/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
05/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 06/12/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.La Corte di Appello di Lecce, con sentenza emessa il 05/04/2013,
confermava la sentenza del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie in
data 07/02/2012, appellata da Sigismondo Leomanni, Marcello Lazzari, Salvatore
Rizzo, imputati del reato di cui all’art. 44 lett. c) d.P.R. 380/2001 (come
contestato in atti) e condannati alla pena, come rispettivamente inflitta in atti;

2.Tutti gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. pen. in
relazione alla sussistenza della responsabilità penale degli imputati.
2.1. La difesa dei ricorrenti presentava in data 24/09/2013 e 24/11/2013
proprie memorie e documenti.

3.Le censure dedotte nel ricorso e nelle successive memorie difensive sono
generiche perché meramente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello e già
valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale. Sono, altresì, infondate perché
in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici di merito
(vedi sentenza impugnata pagg. 2 – 4).
3.1. Non risulta – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dei
ricorrenti nel ricorso e nelle memorie difensive – che sia stata rilasciata valida
concessione in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 308/2001, in ordine alle opere abusive
in esame.

4. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Sigismondo
Leomanni, Marcello Lazzari, Salvatore Rizzo, con condanna degli stessi al
pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina
in C 1.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 06 Dicembre 2013
Il Componente estensore

DEPOSITATA

P .idente

pena sospesa per tutti, non menzione per il solo Lazzari.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA