Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 270 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 270 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte offesa:
ACETO LIDIA N. IL 07/10/1948
nei confronti di:
1) FEBO MASSIMO N. IL 30/01/1968
avverso l’ordinanza n. 893/2010 TRIBUNALE di CHIETI, del 23/09/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
lette le conclusioni del P:G: Dott. M.G. Fodaroni che ha chiesto annullamento senza rinvio
e trasmissione atti;

Data Udienza: 12/12/2012

RITENUTO IN FATTO

Il Gip di Chieti, con decreto 23-9-2011, disponeva l’archiviazione del procedimento a carico di
Massimo FEBO per reati ai danni di Lidia Aceto, ritenendo corrette le considerazioni svolte dal
PM nella richiesta di archiviazione e inidonee ad inficiarle quelle prospettate dalla p.o.
nell’opposizione all’archiviazione.
Ricorre la p.o. Lidia Aceto deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di

violazione del contraddittorio).
Premesso che il decreto era intervenuto ad oltre un anno dalla richiesta del PM, su
sollecitazione della p.o. nell’imminenza della trattazione di un procedimento a carico della
stessa per fatti commessi nel medesimo contesto, la ricorrente deduceva violazione del
contraddittorio essendo state ignorate le censure mosse nell’atto di opposizione ed emesso de

plano il decreto di archiviazione.
Il PG presso questa corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Gip per l’ulteriore corso, ritenendo
integrata violazione sostanziale del contraddittorio in mancanza di debita motivazione in punto
di inammissibilità dell’opposizione, neppure formalmente dichiarata, a fronte di specifiche
censure e richieste di indagini suppletive distinte per singoli addebiti, non esaminate neppure
al fine di ritenerle generiche o irrilevanti.
In data 28-11-2012 il difensore dell’indagato ha depositato memoria con la quale ha chiesto il
rigetto del ricorso osservando, da un lato, che il Gip aveva sia ritenuto inammissibile
l’opposizione che infondata la notizia di reato, dall’altro che aveva valutato superflui, non
rilevanti e non pertinenti i temi ed i mezzi di prova proposti dall’opponente (per essere stati
indicati come testi il coimputato di questa ed i testimoni nel procedimento a suo carico, nel
quale era stata condannata per reati ai danni del Febo, mentre le conclusioni del CT del PM e le
testimonianze a sostegno dell’accusa non erano state neppure implicitamente contestate).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa corte, in linea con il dettato dell’art. 410,
comma 2 cod. proc. pen., che l’archiviazione può essere pronunciata de plano dal Gip, in
presenza di opposizione della persona offesa alla richiesta, ove ricorrano due condizioni, delle
quali si deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l’inammissibilità dell’opposizione, per
l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva, e l’infondatezza della notizia di
reato (Cass. 167/2010).
Nella specie, come evidenziato anche nella requisitoria scritta del PG, il giudice, dopo aver
richiamato l’opposizione della Aceto, non ha dato neppure sostanzialmente conto dell’esame

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nullità in relazione all’art. 409, comma 6, cod. proc. pen. (nullità ex art. 127 comma 5,

degli argomenti a sostegno della stessa, omettendo di motivare circa la sua inammissibilità,
neppure formalmente dichiarata, e limitandosi ad affermare, con formule di mero stile prive di
contenuti, l’inidoneità delle ragioni dell’opponente ad inficiare le considerazioni svolte dal PM
nella richiesta di archiviazione.
Ciò integra violazione sostanziale del contraddittorio in mancanza di debita motivazione a
fronte di specifiche censure e richieste di indagini suppletive distinte per singoli addebiti, non
esaminate neppure al fine di ritenerle generiche o irrilevanti.
che, mentre attribuisce al decreto di archiviazione un contenuto motivazionale in punto di
inammissibilità dell’opposizione della Aceto neppure implicitamente ravvisabile, si dilunga nella
valutazione, nel merito, delle indagini suppletive prospettate dall’opponente, a fronte di
omesso esame delle stesse da parte del Gip, per invocare, da ultimo, lo svolgimento e l’esito di
altro procedimento, ignoti a questa corte.
Il decreto impugnato merita pertanto annullamento con rinvio al Tribunale di Chieti per nuovo
esame.
P. Q. M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Chieti per nuovo esame.
Roma 12-12-2012
Il consi liere est.
D—Z

Il Presidente

Conclusione non scalfita dalle considerazioni svolte nella memoria dal difensore dell’indagato

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