Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 27 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da SPERATI FABRIZIO, nato il giorno 2 giugno
1976, contro l’ordinanza 21 giugno 2013 del Tribunale del riesame di Roma, che
ha confermato l’ordinanza 6 giugno 2013, con la quale il GIP presso il Tribunale di
Roma ha loro applicato la misura cautelare della custodia in carcere.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Roberto Aniello che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, nonché il
difensore del ricorrente, avv. Albisinni, che ha chiesto l’accoglimento
dell’impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
1. SPERATI Fabrizio ricorre, a mezzo del suo difensore, contro l’ordinanza
21 giugno 2013 del Tribunale del riesame di Roma, che ha confermato l’ordinanza

Data Udienza: 26/11/2013

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6 giugno 2013, con la quale il GIP presso il Tribunale di Roma ha a lui e ad altri
applicato la misura cautelare della custodia in carcere.
2. SPERATI Fabrizio unitamente a CESARETTI Ivano, DI BIASI Vincenzo,
ZUCCHEGNA Andrea e IMPERIALI Gabriele è indagato per i reati di cui agli artt. 74,
commi 1 e 4 (capo A), 81 cpv., 110 e 112 c.p., 73 comma 1. D.P.R. n. 309/90

n. 309/90 (capo C), 81 cpv., 110 e 112 c.p., art. 10 L. n. 497/74 (capo D) e 81
cpv., 110 e 112 c..p., 10 e 14 L n. 497/74 (capo E), ed in relazione alla
consulenza chimico-tossicologica effettuata sullo stupefacente sequestrato che ha
indicato percentuali di principio attivo di “THC” e “cocaina” tali da poterne ricavare,
rispettivamente, n. 159.073 e n. 2.102 singole dosi medie.
3. Per il Tribunale del riesame le risultanze di fatto delle indagini (protratte
per quattro giorni ed in relazioni a più segnalazioni, pervenute circa un intensa
attività di spaccio in Via dei Codirossoni) sarebbero eloquentemente dimostrative
della sussistenza di un gruppo criminale organizzato, dedito ad attuare un
programma di spaccio di stupefacente indeterminato, inoltre la negativa
personalità del ricorrente ed i suoi precedenti specifici hanno poi giustificato da
parte del tribunale, la prognosi sfavorevole circa la capacità di rispetto delle
prescrizioni, connesse a misure basate sull’autodisciplina e per la oggettiva
inidoneità di qualunque abitazione ad evitare il perpetuarsi di reati legati agli
stupefacenti o alle armi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso dello Sperati è composto di due motivi.
2. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed
erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo
dell’affermazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in materia di
droga e detenzione di armi.
Nello specifico si lamenta: a) che la motivazione del Tribunale del riesame
si sia risolta in una mera elencazione riepilogativa delle risultanze di Polizia
giudiziaria limitate a soli 4 giorni di controlli ed osservazioni; b) che gli indizi
attribuiti allo Sperati non dispongano delle connotazioni di gravità richieste dal
legislatore; c) che nella specie non vi siano stati riscontri alle congetture della

(capo B), 81 cpv., 110 e 112 c.p., 73 comma 1 bis e 80 comma 1 lett. d) D.P.R.

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Polizia giudiziaria e le operazioni di “avvistamento” siano state realizzate da un
luogo che non garantiva la corretta percezione; d) illogicità della motivazione a
sostegno dell’affermata disponibilità della cantina sita nella scala “A” essendo
insufficiente il riscontro della presenza del passeggino; e) la presenza nella specie
di indizi inattendibili e non convincenti.

motivazione in ordine alla ritenuta asserzione delle esigenze cautelari ex art. 275
comma 3 cod. proc. pen. , avuto riguardo alla condotta dell’indagato significativa
della volontà di non sottrarsi alla giustizia.
4.

Tanto premesso ritiene la Corte la palese inammissibilità dell’

impugnazione.
E’ invero noto, per ciò che attiene alla dedotta insussistenza dei gravi indizi
di colpevolezza, sostenuta nella specie con argomentazioni che tendono a
contestare la idoneità e la coerenza del tessuto motivazionale su cui si fonda
l’ordinanza impugnata, che, in tema di difetto di motivazione, il sindacato di
legittimità sulla giustificazione del provvedimento impugnato è limitato alla mera
verifica di un coerente e logico apparato argomentativo.
Ne deriva che il vizio logico della motivazione, anche sotto il profilo del
travisamento del fatto, deve essere riscontrato e specificamente individuato tra
le diverse proposizioni contenute nel testo della motivazione stessa, senza alcuna
possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali, essendo impedito al
giudice della legittimità compiere una “rilettura” degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione , per sovrapporre la propria valutazione in ordine alla
affidabilità delle fonti di prova e la propria interpretazione delle risultanze
processuali (cfr. ex plurimis: cass. pen. sez. 5, 46124/2008 Rv. 241997; cass.
pen. sez. 2, 42851/2002 Rv. 223411).
5) Nella vicenda la gravata ordinanza ha evidenziato in termini, non
censurabili in questa sede per la loro coerenza e ragionevolezza:
a) il dato logistico-strutturale, definito di solare evidenza, e costituito dal
sostanziale asservimento di uno stabile (quello di via dei Codirossoni n. 10) a
finalità di spaccio: quattro cantine, gli alloggi della maggior parte degli indagati e
due casette prefabbricate di pertinenza, luoghi che rappresentano le basi

3. Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di

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logistiche del sodalizio, adibite a finalità di custodia, occultamento,
confezionamento, pesatura e spaccio di stupefacenti, nonché di custodia ed
occultamento di armi;
b) il dato ponderale relativo all’hashish (poco meno di 40 kg), senz’altro
qualificabile come ‘ingente” ai sensi del contestato art. 80 del D.P.R. n. 309/90, è

certamente vincolata alla consumazione di uno o più delitti predeterminati: a
maggior ragione quando, come nel caso di specie, i reati-fine abbiano ad oggetto
piccoli quantitativi di stupefacente, così disvelando modalità caratteristiche di una
distribuzione al minuto che / necessariamente / implica lunghi tempi di smaltimento
dei quantitativi ingenti stoccati e che non può, ovviamente, risolversi nell’ambito di
alcuni specifici episodi;
c) la pluralità dei reati-fine, concretatisi sotto gli occhi degli operanti nel
breve lasso di tempo in cui si sono concentrate le indagini, da apprezzarsi come
ulteriore indice sintomatico della sussistenza di un gruppo organizzato stabile;
d) la stabilità della compagine, desumibile in modo convergente dalla
disponibilità di auto e motoveicoli con i quali “presidiare” il territorio di operatività
del gruppo e, all’occorrenza, trasportare lo stupefacente o raggiungere i luoghi di
approvvigionamento; la ovvia disponibilità di denaro, provento del reato e risorsa
da reinvestire per i futuri acquisti; infine, la disponibilità di armi, a testimonianza
dell’efficienza e della determinazione del sodalizio e integrante la circostanza
aggravante contestata;
e) la verificata sostanziale fungibilità dei ruoli dei partecipi, con l’eccezione
della funzione di “vedetta” esclusivamente demandata al DI BIASI – che
verosimilmente rimanda a una sorta di “leadership” del gruppo – e del più
frequente utilizzo dello ZUCCHEGNA per i primi contatti con gli acquirenti, nonché
della materiale disponibilità, in capo al predetto, delle chiavi relative alle cantine,
contenenti droga, sostanze da taglio, armi, munizioni, denaro e materiale atto alla
pesatura e al confezionamento;
O la coesione organizzata del gruppo attesa l’individuata fungibilità, la
sinergia dell’azione, la pressoché totale osmosi delle condotte;

di per sé significativo di una progettualità indeterminata dello spaccio, non

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g) l’irrilevanza sostanziale delle doglianze, circa la pertinenza formale
dell’una o dell’altra cantina a quello o a quell’altro indagato, con conseguente
limitazione della responsabilità solo a quanto in essa contenuto, dal momento che i
dati investigativi hanno, viceversa, chiaramente rivelato un concordato e sintonico
agire per una progettualità condivisa e indeterminata.
spostamento (con qualcosa in mano) dalla scala “A” alla casetta “B” per poi
riportarsi alla casetta ‘A” ove era stato in breve tempo raggiunto dagli altri; b) la
presenza nella cantina, ubicata nella scala “A”, tra le altre cose, di un passeggino
di proprietà del ricorrente, ivi custodito unitamente a 611 grammi di hashish, 617
grammi di marijuana, 110 grammi di mannitolo, 2 bilancini elettronici di
precisione, 6 sacchetti, una carabina di tipo da guerra e 20 cartucce di
munizionamento; il rinvenimento nell’abitazione dello stesso ricorrente di una
bustina contenente marijuana dello stesso tipo di quella sequestrata nella cantina
della scala “A”; la disponibilità in capo allo Sperati della detta cantina, pur non
essendo state rinvenute le relative chiavi.
6. Sulla base di tali plurime ed integrate considerazioni il Tribunale del
riesame ha confermato la sussistenza della prova cautelare a carico dello Sperati e
degli altri imputati per tutte le fattispecie loro ascritte, confermando che i reatifine vanno intesi come logica attuazione del programma associativo comune e la
gravità indiziaria in ordine agli stessi, anche per la peculiarità della consumazione
in un contesto omogeneo di luogo, nella disponibilità di tutti, discende quale
corollario indefettibile dalla ravvisata gravità degli indizi per il reato associativo.
7. Ritiene la Corte l’incensurabilità delle suesposte argomentazioni, con
conseguente finale giudizio di inammissibilità del ricorso, qui ulteriormente
osservandosi, come massima di comune esperienza, che la sussistenza di gravi
indizi di colpevolezza per reati di natura associativa non esige, come sostiene il
ricorrente, un arco temporale di accertamenti, protratti, senza soluzione di
continuo, per settimane o mesi, quando, come nella specie, l’evidenza della
strutture oggettive e delle articolazioni organizzative, anche per il presidio del
territorio, i rapporti funzionali tra i sodali, per l’utile gestione dei quasi 40 kg di
hashish (pari a circa oltre 160.000 singole dosi medie), la pluralità dei reati fine,

h) la sussistenza a carico dello Sperati di altri dati d’accusa, quali: a) il suo

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unitariamente apprezzati (sia pure nell’arco di quattro giorni), depongono per la
presenza di un assetto logistico, interpersonale e materiale, stabilmente ed
efficacemente organizzato allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti
dall’art. 70 commi 4, 6 e 10 d.p.r. 309/90.
8. Né miglior sorte ha il secondo motivo in punto di esigenze cautelari,

evidenziato che lo Sperati è gravato di precedente specifico e che le esigenze di
special-prevenzione vanno per lui individuate tenuto conto della pluralità e
gravità dei fatti in contestazione, dell’elevato allarme sociale prodotto dal
fenomeno criminale associativo, a fortiori quando, come nel caso in esame, è
abbinato alla disponibilità di armi.
9. Anche su tale punto quindi la giustificazione del Tribunale del riesame
non si presta a critiche in sede di legittimità.

Il ricorso va pertanto dichiarato

inammissibile.
Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 C.P.P., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della
Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in C. 1000,00 (mille).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94.1 ter disp. att. cod.
proc. pen.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C. 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94.1 ter disp.
att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma il giorno 26 novembre 2013
Il consigliere estensore

tenuto conto che l’ordinanza, con un argomentare corretto e privo di illogicità, ha

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