Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27 del 19/11/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VENOSA RAFFAELE N. IL 14/09/1969
avverso l’ordinanza n. 3119/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
SPOLETO, del 29/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/seatite le conclusioni del PG lasatt.
ct,—

Udit i difensor Avv

N In 1/4/%1 o

Data Udienza: 19/11/2014

tenuto in fatto

1.

Con ordinanza del 29.7.2013, il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto

rigettava l’istanza formulata da VENOSA Raffaele, tesa da ottenere la fruizione
di colloqui visivi e telefonici con frequenza e modalità dei detenuti c.d. comuni,
previo scioglimento del cumulo in esecuzione. Il giudice a quo rilevava che il
Venosa era detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo, che nel cumulo

mafioso, rapina aggravato ed altro, reati alcuni dei quali riconducibili all’elenco
di cui all’art. 4 bis OP e quindi preclusivi di ordinaria fruizione di colloqui visivi e
telefonici. Veniva aggiunto che lo scioglimento del cumulo è possibile solo al fine
dell’ammissione del detenuto ad un beneficio, inteso come misura extramuraria,
quali lavoro all’esterno, permesso premio o misure alternative, laddove la
eo-buott v,’
materia dei jffisii, per quanto avente riflessi sul trattamento in relazione ai
rapporti con i familiari, non ricade nel novero dei benefici.

2.

Avverso tale decisione, ha interposto ricorso per cassazione il prevenuto,

personalmente per dedurre violazione di legge e mancanza di motivazione: lo
scioglimento del cumulo sarebbe possibile oltre che al fronte dell’ammissione
del detenuto al beneficio extra murario, anche per conseguire un regime
penitenziario più favorevole.
3.

Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare il provvedimento

impugnato.

Considerato in diritto.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L’ordinanza impugnata ha del tutto trascurato l’insegnamento di questa
Corte ( Sez. I, 11.7.2013, n. 40326) secondo cui qualora il titolo detentivo sia
costituito da un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, comprensivo
della condanna per un delitto rientrante nel catalogo dei reati ricompresi nella L.
n. 354 del 1975, art. 4 bis, comma 1, prima fascia e successive modifiche e di
altre condanne per reati non ostativi, è legittimo lo scioglimento del cumulo ai
fini della verifica di ammissibilità del regime ordinario dei colloqui visivi e
telefonici con riferimento agli altri reati la cui pena è in corso di esecuzione,
previo accertamento dell’avvenuta espiazione della parte di pena relativa al
delitto (o ai delitti) ostativo e del carattere non attuale, nella sua massima
2

erano state inserite condanne per reati di associazione a delinquere di tipo

espressione,della pericolosità sociale del soggetto. E’ stato aggiunto nell’arresto
citato che “la diversa tesi fondata o sulla inscindibilità del cumulo o sulla
necessità di distinguere i presupposti per la concessione di benefici penitenziari
“esterni” e le regole di trattamento “interno” (cfr. provvedimento impugnato,
nonché Sez. 1^, n. 10410 del 9 gennaio 2009) (…) determinerebbe
un’inaccettabile diversità di trattamento a seconda della eventualità, del tutto
casuale, di un rapporto esecutivo unico, conseguente al cumulo, ovvero di

Una conclusione del genere si porrebbe, inoltre, in contrasto con i principi
costituzionali di ragionevolezza, di uguaglianza e della funzione risocializzante
della pena e non troverebbe una giustificazione plausibile e razionale nel
principio della pena unica, sancito dall’art. 76 c.p., comma 1.”
L’ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo esame alla
luce del parametro interpretativo suindicato.

p.q.m.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di
sorveglianza di Spoleto.
Così deciso in Roma, addì 19.11.2014.

distinte esecuzioni dipendenti dai titoli che scaturiscono dalle singole condanne.

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