Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27 del 18/12/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 27 Anno 2013
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PRESSO TRIBUNALE DI VENEZIA
nei confronti di:
1) COLOMBANI GIANCARLO N. IL 13/07/1942 * C/
avverso l’ordinanza n. 990/2012 TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA, del
07/08/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
194f/sentite le conclusioni del PG Dott. f. J1rl I i+ eo ì EL/_9

CLL 4)1 ,4’0 i

Uditi difensor Avv.;

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(A.VJO ,

Data Udienza: 18/12/2012

Ritenuto in fatto e diritto
i. Con ordinanza del 7.8.21312, depositata il 1118.21312, il Tribunale di
Venezia – su appello dell’indagato COLOMBANI Giancarlo avverso
l’ordinanza reiettiva del GIP di Venezia dell’istanza di revoca ex art. 299
c.p.p. – revocava per insussistenza della gravità indiziaria l’ordinanza di

al delitto di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309/90 per acquisto continuato da
VELLESE Giuliano di complessivi 4,5 Kg di sostanza stupefacente dei tipo
cocaina, per fatti commessi dal mese di marzo al mese di agosto 2010
(capo IC).
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso il Procuratore della Repubblica
distrettuale di VENEZIA dolendosi con unico ed articolato motivo il vizio
di omessa, illogica e insufficiente motivazione. Secondo il ricorrente
l’ordinanza si sarebbe limitata a fondare il suo giudizio unicamente
suffinsufficienza ai fini della gravità indiziaria della pur suggestiva
assonanza tra il cognome dell’indagato e l’annotazione «colomba»
trovata sull’agendina sequestrata al VALLESE, omettendo di valutare gli
altri indizi costituiti dalle provate frequentazioni e dai contatti
dell’indagato con altri membri dei sodalizio criminoso e

io stesso

VALLESE ed anche dopo l’arresto di quest’ultimo con kg 9,500 di
cocaina. Non era stato considerato il rinvenimento – a seguito di
perquisizione in sede di esecuzione della misura cautelare – di un
rilevatore di microspie e due bilancini di precisione. Ancora, lo stesso
Collegio non aveva verificato la credibilità delle giustificazioni rese
dall’indagato in memoria circa í suoi rapporti con i coindagati né
considerato la identificazione degli altri soggetti ugualmente indicati con
nomignoli assonanti nella agenda del VALLESE. Concludeva il ricorso che
errato era il riferimento alla certezza del dato indiziarlo, posto che nella
vicenda cautelare vigeva la regola della gravità indiziaria.
3. Il ricorso è fondato.
4.

In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con

ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso
dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in
relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad
esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto
delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare – o, come nella specie, a

custodia cautelare in carcere applicata ai predetto indagato in relazione

negare – la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato,
controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione
degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di
diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.
U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Imputato: Audino).
5.

Il giudizio di insufficienza del quadro indiziario perché – secondo il
Tribunale veneziano – privo del <> in ordine alla

l’attuale indagato COLOMBANI e ritenuto non idoneo ad andare «oltre
una ragionevole probabilità», è palesemente errato rispetto alla
regola di giudizio secondo la quale, in materia di applicazione delle
misure cautelari, i gravi indizi di colpevolezza vanno individuati in quegli
elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che – contenendo
in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della
corrispondente prova – non valgono di per sè a dimostrare oltre ogni
dubbio la responsabilità dell’indagato, e tuttavia consentono per la loro
consistenza di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di
ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità,
fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza ( Sez.
6, Sentenza n. 863 del 10/03/1999 Rv. 212998 Imputato: Capriati ed
altro.; conf. Sez. 6, Sentenza n. 23267 del 28/03/2003 Rv. 225847
Imputato: Maggi).
6.

Nel caso di specie, inoltre, la motivazione posta a base del
provvedimento impugnato è inficiata dalla mancanza di approfondimento
critico e di rigore argomentativo, dato che la negata gravità degli indizi
non trova giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli
elementi di prova nè risulta articolato attraverso passaggi logici dotati
della indispensabile saldezza.

7. In particolare, manifestamente illogica è l’attribuzione del valore
meramente «suggestivo» alla convergenza del molteplice e
variegato compendio indiziario (frequentazioni e contatti ben individuati,
tipologia di analoghe annotazioni nell’agenda del VALLESE,
collaborazione per il ritrovamento di microspie, esiti della perquisizione
presso l’indagato) che ha raggiunto il COLOMBANI giustificando l’assunto
della ordinanza oggetto di revoca della coincidenza tra la annotazione
delle forniture di droga sulla agenda del VALLESE e la persona del
COLOMBANI.

2

coincidenza tra colui che appariva nelle annotazioni del VALLESE e

8. Pertanto, la ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di
Venezia perché, alla stregua della regola di giudizio affermata, riesamini
il completo corredo indiziario.

P.Q.M.

Annulla l’impugnata ordinanza e rinvia al Tribunale di Venezia per nuovo

Così deciso in Roma, 18.12.2012

esame.

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