Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 27 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MONTAGNI ANDREA

Data Udienza: 17/11/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
WADE MUSTAPHA N. IL 15/03/1971
avverso la sentenza n. 11306/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
17/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
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Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

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Udito, per parte civile, l’Avv
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RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 30/01/2015, decidendo in
sede di rinvio, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Frosinone
resa il 21.11.2008, nei confronti di Wade Mustapha, qualificato il fatto ai sensi
dell’art. 171 ter comma 1, legge n. 633 del 1941, con le già concesse attenuanti
generiche, rideterminava la pena in mesi cinque di reclusione ed € 2.000,00 di
multa. La Corte territoriale confermava nel resto e condannava l’imputato alla
rifusione delle spese nei confronti della costituita parte civile.

essere riqualificato nella meno grave fattispecie di cui all’art. 171 ter, comma 1,
legge n. 633 del 1941, fissava la pena base in mesi sette e giorni quindici di
reclusione, oltre la multa, discostandosi dal minimo edittale per la gravità del
fatto e riduceva quindi la pena sino alla misura sopra indicata, per effetto delle
attenuanti generiche.
2.

Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Roma ha

proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando
la violazione del divieto di reformatio in peius. Secondo il ricorrente, la Corte di
Appello ha violato tale divieto perché, dopo aver riqualificato il fatto, ha
individuato la pena base nella misura di mesi sette di reclusione, oltre la multa,
superiore al minimo edittale di mesi sei di reclusione, relativo alla fattispecie
ritenuta applicabile; laddove il primo giudice, rispetto al più grave reato
originariamente contestato, di cui all’art. 171 ter, comma 2, cit., aveva stabilito
la pena base nel minimo edittale, pari ad un anno di reclusione. L’esponente
rileva che, in tale modo, se pure la pena finale risulta inferiore a quella che era
stata irrogata dal Tribunale, la Corte di Appello ha violato il divieto di reformatio
in peius, avendo operato un computo della pena peggiorativo, rispetto ai diversi
elementi che concorrono alla determinazione del trattamento sanzionatorio
finale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso muove alle considerazioni che seguono.
2. Soffermandosi sulla dedotta violazione del divieto di reformatio in peius,
deve essere, in primo luogo, richiamata la pronuncia a Sezioni Unite che, già nel
2005 (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066), aveva
stabilito che nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza
impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma
tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il
giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per
l’effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597,
comma 4, cod.proc.pen.), non può fissare la pena base in misura superiore

2

Per quanto rileva in questa sede, il Collegio osservava che il fatto doveva

rispetto a quella determinata in primo grado. Da tale pronuncia si è affermato un
principio che può ritenersi consolidato nella giurisprudenza di legittimità e che
non consente di elevare la pena stabilita dal giudice di primo grado per singoli
elementi, riguardando il divieto della

reformatio in peius

non soltanto il risultato

finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena (Sez. 5, n. 14991 del
12/01/2012, Strisciuglio, Rv. 252326; Sez. 2, n. 44332 del 15/10/2013,
Ardizzone, Rv. 257444; Sez. 6, n. 36573 del 04/07/2012, Bonsignore, Rv.
253377; Sez. 4, n.47341 del 28/10/2005, Salah, Rv. 233177).

recentemente sviluppato tale principio, affermando che non viola il divieto di

reformatio in peius

previsto dall’art. 597 cod. proc. pen. il giudice

dell’impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come
avviene se la res iudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la
qualificazione giuridica di quest’ultima), apporta per uno dei fatti unificati
dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello
ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente
maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C, Rv. 258653; Sez. 6, n. 49820
del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258139).
Corollario di tali orientamenti interpretativi è il principio secondo il quale,
quando riforma il trattamento sanzionatorio per il sopravvenuto mutamento
favorevole della disciplina edittale, non viola il divieto di

reformatio in peius

il

giudice di appello che, pur non avendo determinato la sanzione secondo i
medesimi criteri aritmetici seguiti dal primo giudice, abbia applicato una pena
non superiore a quella irrogata da quest’ultimo.
Applicando i richiamati principi al caso di specie, non è chi non veda che la
Corte territoriale, nel procedere alla rideterminazione del trattamento
sanzionatorio, non ha altrimenti violato il divieto di reformatio in peius. Come
sopra si è evidenziato, infatti, la Corte di Appello di Roma ha riqualificato il fatto
ai sensi dell’art. 171 ter comma 1, legge 22.04.1941, n. 633; ha motivatamente
individuato la pena base nella misura di mesi sette di reclusione, oltre la multa,
di poco superiore al minimo edittale di mesi sei di reclusione; ed ha quindi
irrogato la pena finale di mesi cinque di reclusione, previa diminuzione per le
attenuanti generiche. Ed il fatto che la pena base sia stata fissata in misura
superiore al minimo edittale, rispetto alla fattispecie considerata, non implica
alcuna violazione del denunziato divieto, posto che il giudice del gravame non è
tenuto a determinare la sanzione secondo i medesimi criteri seguiti dal primo
giudice, rispetto al più grave reato originariamente contestato, di cui all’art. 171
A
ter, comma 2, legge 22.04.1941, n. 633.

3

Occorre considerare che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, però,

3. A questo punto della trattazione, osserva d’ufficio il Collegio che rispetto
al reato per il quale si procede, commesso il 31.01.2006, tenuto pure conto della
contestata recidiva, il termine prescrizionale massimo, pari ad anni nove, risulta
decorso il 31.01.2015. In difetto dei presupposti legittimanti una pronuncia
liberatoria, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., si impone
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, a fini penali, per essere il
reato estinto per prescrizione. Il ricorso, a fini civili, deve essere rigettato, per
quanto sopra evidenziato, di talché restano salve le statuizioni civili assunte in

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione; salvi gli effetti civili.
Così deciso il 17/11/2015

sede di merito.

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