Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27 del 16/11/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 27 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di De Rosa Alessandro, n. a Napoli
il 27/02/1995, rappresentato e assistito dall’avv. Bartolo Giuseppe
Senatore, di fiducia, avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Torre Annunziata, n. 4578/2014, in
data 27/04/2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio
Baldi che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento
impugnato e la declaratoria di restituzione in termini del ricorrente ai
fini dell’impugnazione della sentenza di condanna.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 27/04/2016, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Torre Annunziata rigettava la

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Data Udienza: 16/11/2016

richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione
avverso la sentenza n. 44/15 emessa dal Giudice per l’udienza
preliminare presso il Tribunale di Torre Annunziata in data
04/02/2015, irrevocabile in data 22/06/2015, presentata
nell’interesse di Alessandro De Rosa, istanza avanzata sul
presupposto della grave patologia affliggente il difensore di fiducia
dello stesso, avv. Bartolo Giuseppe Senatore.

Rosa, viene proposto ricorso per cassazione lamentandosi la
violazione dell’art. 178 cod. proc. pen. per erronea interpretazione dei
documenti e delle prove esibite a dimostrazione dello stato di malattia
invalidante del difensore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto.
2. Il ricorrente si duole dell’illogicità della motivazione nella parte in
cui essa ignora l’estrema gravità delle patologie in questione e la
difficoltà di sottoporsi a cure continuando ad esercitare la professione
di avvocato. In particolare, si assume che il difensore, proprio in
prossimità dello scadere dei termini per proporre impugnazione aveva
una capacità di intendere e di volere fortemente caducata, essendosi
trovato più volte in pericolo di vita ed avendo avuto la necessità di
sottoporsi in seguito all’intervento chirurgico di trapianto del fegato.
3. Il provvedimento impugnato si àncora a presunzioni indimostrabili,
ricorre a valutazioni di carattere medico che, da un lato, non possono
annoverarsi nel “catalogo” delle massime d’esperienza e, dall’altro,
non risultano sorrette da alcun accertamento tecnico (l’ascite
connessa a cirrosi epatica in paziente in attesa di trapianto di fegato
sarebbe – secondo il giudicante – controllabile con l’uso di diuretici e
non porrebbe sostanziali impedimenti all’esercizio dell’attività
forense) finendo per disattendere i contenuti dei certificati medici in
atti che dimostrano l’esatto contrario degli assunti ivi sostenuti: da
qui la doverosità di un provvedimento di annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di
Torre Annunziata per l’ulteriore corso

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2. Avverso detto provvedimento, nell’interesse di Alessandro De

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli
atti al Tribunale di Torre Annunziata per l’ulteriore corso.
Così deciso il 16/11/2016.

Andrea Pellegrino

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Il Consigliere estensore

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