Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2699 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2699 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VIRGILIO EMANUEL N. IL 29/06/1983
avverso la sentenza n. 4340/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
24/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore GTerale in persona del Dott.
che ha concluso per .Q wz,e-uuc,_P —c\-,LQ_s

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Udito, per la part civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo
grado, riteneva che l’aumento previsto dall’art. 81 comma 4 cod. pen. in fosse
particolarmente afflittivo e contrario alla

ratio che informa l’istituto della

continuazione; scioglieva pertanto il vincolo e condannava Virgilio Emanuel a
due pene individuate in modo distinto in relazione ai reati di rapina aggravata

euro 140 di multa).

2.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il difensore

dell’imputato che deduceva:
2.1. l’incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 99 comma 5 cod. pen.
ed 81 comma 4 cod. pen. La normativa in questione violerebbe gli artt. 3, 25
comma 2 e 27 comma 3 della Carta, imponendo l’applicazione al recidivo
reiterato ex art. 99 comma 5 cod. pen. di un aumento per la continuazione in
contrasto con la ratio dell’istituto, che è quella di mitigare e non aggravare
la sanzione.
2.2. Violazione dell’art. 114 cod. pen. Si deduceva che la Corte territoriale non
aveva valorizzato la minima importanza del contributo dell’imputato alla
consumazione dei fatti contestati.

3. Il 13 dicembre 2015 preso atto della pronuncia di incostituzionalità dell’art.
99 comma 5 cod. proc. pen, il ricorrente depositava memoria instando per
l’annullamento con rinvio affinchè fosse consentita una nuova valutazione del
trattamento sanzionatorio,

tenuto conto dell’intervento della Corte

costituzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
2. La questione di legittimità costituzionale proposta è carente sotto il profilo
della rilevanza in quanto il contestato aumento per il riconoscimento della
recidiva, che deriva dalla applicazione dell’art. 81 comma 4 cod. proc. pen., nel
caso concreto non è stato effettuato dato che la Corte territoriale ha proceduto
allo scioglimento del vincolo della continuazione.
Ad abundantiam:

il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui è

manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di

(anni due ed euro 400 di multa) e furto aggravato (mesi cinque di reclusione ed

t

legittimità costituzionale dell’art. 81, comma quarto, cod. pen. – aggiunto dalla
legge n. 251 del 2005 – nella parte in cui prevede che se i reati in concorso
formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai
quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, comma quarto,
l’aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo
della pena stabilita per il reato più grave – in quanto detto aumento trova la sua
giustificazione nella sostanziale diversità delle situazioni regolate, avendo il
legislatore facoltà di comminare le pene con aumenti differenziati in misura

quest’ultima espressa dalla recidiva reiterata, ed è del tutto ragionevole oltre che
conforme al principio dell’emenda di cui all’art. 27 Cost., considerato che una
pena non commisurata adeguatamente al valore dell’illecito, identificato anche in
base alla propensione a delinquere che il reo esprime, sarebbe frustranea
rispetto alla rieducazione del condannato (Cass. sez.. 5, n. 30630 09/04/2008
Rv. 240445)

3. Il motivo di ricorso che deduce la illegittimità della sentenza nella parte in cui
non applicava l’attenuante prevista dall’art. 114 cod. pen., tenuto conto del
limitato apporto causale fornito dall’imputato è infondato.
In materia di definizione del trattamento sanzionatorio e di eventuale
concessione delle attenuanti il giudice del merito gode di ampia discrezionalità, il
cui esercizio deve essere comunque espresso nella motivazione della
sentenza. Sul punto si condivide la giurisprudenza di legittimità secondo cui la
specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie
in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se
la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo
altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133
cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo
aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a
delinquere (Cass. sez, 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596).
Peraltro la determinazione in concreto del trattamento sanzionatorio è frutto di
una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Pertanto il giudice
di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno
(o più) dei criteri indicati nell’articolo 133 cod. pen., assolve adeguatamente
all’obbligo della motivazione; infatti, tale valutazione rientra nella sua
discrezionalità e non postula un’analitica esposizione dei criteri adottati per
addivenirvi in concreto (Cass. Sez. 2, sent. n. 12749 del 19/03/2008, dep.
26/03/2008, Rv. 239754; Sez. 4, sent. n. 56 del 16/11/1988, dep. 5/1/1989 rv
180075). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato

precostituita in ragione della minore o maggiore proclività a delinquere del reo,

di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi
offerti dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del giudice
dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione
alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione
della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non
eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e
globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli
specificamente segnalati con i motivi d’appello (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del

117242).
4. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il
ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, il giorno 18 novembre 2015

L’estensore

Il Presidente

20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n.

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