Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26980 del 13/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26980 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRAGATO PAOLO N. IL 28/04/1972
avverso la sentenza n. 3515/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
10/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 13/05/2015
27023/2014
Motivi della decisione
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla
determinazione della pena.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente pretende, invero, che in questa sede si proceda ad una rinnovata
valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il
potere discrezionale a lui concesso dall’ordinamento ai fini della
commisurazione della pena. Peraltro del tutto generiche sono le censure in
ordine a pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata tanto più se
si considera che la pena irrogata è stata determinata nel minimo edittale.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P .Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 13.5.2015
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Venezia, in parziale
riforma di quella di primo grado assolveva Bragato Paolo dal reato ex art. 186
cds e rideterminava la pena per il reato ex art. 187 stesso codice.