Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26978 del 13/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26978 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRETI GIANLUCA N. IL 27/04/1979
avverso la sentenza n. 4744/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
04/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 13/05/2015

26878/2014
Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione
delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente pretende, invero, che in questa sede si proceda ad una rinnovata
valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il
potere discrezionale a lui concesso dall’ordinamento ai fini della
commisurazione della pena.
L’esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far
emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento
della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo
nella specie congruamente e esaustivamente espresso con riferimento ale
modalità del fatto, al contegno processuale e alla presenza di precedenti.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P .Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 13.5.2015

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Milano confermava
la sentenza di primo grado resa nei confronti di Preti Gíanluca per il delitto di
omicidio colposo e per guida senza patente .

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