Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26977 del 13/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26977 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MICLESCU VISAN N. IL 15/08/1961
avverso la sentenza n. 5814/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 13/05/2015

26849/2014
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 591, lett. c, e
581, lett. c, cod. proc. pen. per mancanza dei motivi, non avendo provveduto
il ricorrente ad indicare le ragioni poste a sostegno dell’impugnazione, neppure
attraverso il difensore di fiducia al quale pure era stato riservato l’incombente.
Segue, come prescritto dall’art. 616 stesso codice, la condanna al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 500/00
(cinquecento/00), equitativamente determinata, in favore della cassa delle
ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.rn.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende
della somma di euro 500,00.
Così deciso il 13.5.2015

L’imputato ha presentato ricorso per cassazione nei confronti della sentenza
indicata in epigrafe di conferam di quella di primo grado che lo aveva ritenuto
responsabile di furto di ca. 20 kg. di rame.

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