Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26976 del 13/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26976 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PANARELLI COSIMO N. IL 19/09/1975
avverso la sentenza n. 1465/2013 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
21/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 13/05/2015

26812/2014
Motivi della decisione

Ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato
lamentando
violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità nella
parte in cui non è stata fatta alcuna indagine sulla effettiva conoscenza da parte
dell’imputato del provvedimento di revoca della patente. Lamenta poi la mancata
determinazione della pena nel minimo.
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi
non consentiti e
manifestamente infondati.
Quanto al primo motivo, trattasi di censura non deducibile nella presente sede di
legittimità in quanto attinente al merito della responsabilità e tenuto conto che il
giudice territoriale ha del tutto congruamente ritenuto la responsabilità anche sulla
base del mancato possesso della patente da parte del Panarelli, conseguenza
evidente della precedente revoca; non censurabile è la determinazione della pena
rientrante nel potere discrezionale del giudice, dallo stesso esercitato con richiamo
agli elementi di cui all’art. 133 cod.pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 13.6.2015

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna ha condannato Panarelli
Cosimo alla pena di 3000,00 euro di ammenda per il reato di guida senza patente, in
quanto revocata.

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