Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26975 del 13/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26975 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NATALE GENNARO N. IL 25/03/1977
avverso la sentenza n. 18267/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 13/05/2015

26281/2014
Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione osservando che la Corte
distrettuale avrebbe omesso ogni motivazione in ordine ai criteri adottati nella
commisurazione della pena e specialmente sulla mancata esclusione della
recidiva.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente pretende, invero, che in questa sede si proceda ad una rinnovata
valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il
potere discrezionale a lui concesso dall’ordinamento ai fini della
commisurazione della pena.
L’esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far
emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento
della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, il
che nella specie è avvenuto atteso che la corte ha ritenuto non escludibile in
concreto la contestata recidiva specifica reiterata ritenendola espressione di
una maggior opericolosità dell’imputato.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P .Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende
della somma di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 13.5.2015

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Napoli confermava
la responsabilità di Natale Gennaro per tentato furto e riduceva la pena
inflitta.

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