Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26974 del 13/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26974 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASATI ALEXANDER N. IL 26/05/1979
avverso la sentenza n. 6531/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
30/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 13/05/2015

26276/2014
Motivi della decisione

L’imputato ha interposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore,
lamentando violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta
responsabilità. Sostiene che la Corte milanese non ha fornito congrua motivazione
sulla sussistenza del” ragionevole motivo” di ritenere che il conducente si trovasse in
stato di alterazione e sulla mancata sostituzione della pena inflitta con il lavoro di
pubblica utilità.
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infondati.
Trattasi di censura non deducibile nella presente sede di legittimità in quanto
attinente al merito della responsabilità e tenuto conto che la Corte territoriale ha già
del tutto congruamente rilevato la piena sussistenza del ragionevole motivo di
ritenere che il conducente si trovasse in stato di alterazione da sostanze stupefacenti,
atteso che l’imputato si trovava in zona industriale solitamente di notte frequentata
solo da tossicodipendenti; ed ha escluso la possibilità di concedere il lavoro di p.u. a
seguito di un motivato, negativo giudizio sulla affidabilità, lavorativa e sociale,
dell’imputato.
In tale motivazione, peraltro neppure contestata, non si ravvisa alcuna manifesta
illogicità che la renda sindacabile in questa sede.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 13.6.2015

La Corte di Appello di Milano, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato
quella di primo grado con cui Casati Alessandro è stato ritenuto responsabile del
reato di cui all’art. 187, co. 8,cds (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per
verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti) .

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