Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26973 del 13/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 26973 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSSETTI ROBERTO N. IL 29/09/1979
avverso la sentenza n. 6574/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
23/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 13/05/2015

26272/2014
Motivi della decisione

L’imputato ha interposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore,
lamentando violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta
responsabilità. Sostiene che il tenore letterale, ” Salvo che il fatto costituisca reato”,
del rinvio operato dal comma ottavo dell’art. 187 all’art. 186, comporta che il fatto
considerato non può essere considerato di rilevanza penale, atteso che si tratta di
rinvio apteperte al testo dell’art. 186 allorché la condotta dallo stesso prevista era
depenalizzata. Sostiene che la sentenza è viziata per mancanza di motivazione
essendosi limitata a rinviare a una sentenza di questa Corte.
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su un motivo manifestamente infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il mancato coordinamento tra l’art.
186, comma 7, cod. strada e l’art. 187, comma 8, cod. strada (che alla prima
disposizione fa rinvio) non è d’ostacolo a ritenere che la formulazione letterale della
norma richiamante e della norma richiamata escluda che il rifiuto di sottoporsi a
narcotest costituisca mero illecito amministrativo e non invece ipotesi
contravvenzionale, al pari dell’omologo rifiuto di sottoporsi al test alcoolimetrico
(Sez. 4, n. 24604 del 12/03/2014, Manco, non massimata; Sez. 4, n. 3270 del
05/06/2012, dep. 2013, Bovo, Rv. 255003).
Anche di recente (sezione IV 3.12.2014 n.3892) si è ribadito che la formulazione
parzialmente diversa delle clausole di riserva con cui esordiscono l’art. 187, comma
8, e l’art. 186, comma 7 (nel testo attualmente in vigore: «salvo che il fatto
costituisca reato», la prima, e «salvo che il fatto costituisca più grave reato», la
seconda) non può condurre, diversamente da quanto sostenuto dall’odierno
ricorrente, a svuotare di significato il rinvio ricettizio enunciato nella disposizione
richiamante a quella contenente la disciplina della fattispecie di reato applicabile in
caso di rifiuto di sottoporsi a narcotest, come avverrebbe ove si intendesse il
richiamo come operato alle sole sanzioni di natura amministrativa. Tale operazione,
infatti, da un lato, non è consentita dalla formulazione della norma che, nel far
richiamo alle «sanzioni di cui all’art. 186, comma 7» non contiene alcuna
specificazione della loro natura che valga a escludere dal rinvio quelle di carattere
penale pure previste nella norma richiamata (seppure in virtù, a sua volta, di un
rinvio alla previsione di cui all’art. 186, comma 2, lett. c); dall’altro, non può dirsi
imposta dalla clausola di apertura, di per sé equivoca e ben più plausibimente
spiegabile, come appunto è stato fatto nei precedenti citati, alla stregua di un mero
difetto di coordinamento tra la norma richiamante e quella richiamata, concretatosi in
particolare nell’omesso aggiornamento della prima (norma richiamante) e, in
particolare, del suo inciso di apertura, successivamente alla modifica della seconda
(norma richiamata), quale introdotta dall’art. 33, comma 1, lett. g), legge 29 luglio
2010, n. 120. Questa, invero, rivedendo la scelta operata nel 2007, allorquando il
rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per il rilevamento del tasso alcolemico era stato
depenalizzato (dall’art. 5, comma 2, lett. d, d.l. 3 agosto 2007, n. 117, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160) – donde la parallela modifica
dell’art. 187, comma 8, cod. strada con l’introduzione dell’inciso in questione – ha
nuovamente qualificato detto rifiuto come reato, senza che, per un’evidente mera

La Corte di Appello di Milano, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato
quella di primo grado con cui Rossetti Roberto è stato ritenuto responsabile del
reato di cui all’art. 187cds.

disattenzione compilativa, si sia provveduto ad eliminare, dal testo del predetto
comma 8 dell’art. 187, l’inciso iniziale introdotto nel 2007.
Del tutto generico è poi l’ulteriore motivo con cui si lamenta il difetto di motivazione,
dovendosi peraltro considerare che ben può integrare motivazione adeguata anche il
rinvio a decisioni di questa Corte di legittimità.

p.q.m.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così

deciso il 13.5.2015

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.

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