Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2697 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2697 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LUCCHETTI PIER BRUNO N. IL 23/08/1976
avverso la sentenza n. 439/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
07/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/11/2015

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la corte di appello di Torino ha parzialmente
confermato la sentenza del tribunale di Biella, in data 17.6.2008, di condanna
dell’odierno imputato Lucchetti Pierbruno per i delitti di cui agli artt. 648 cod.
pen. e 12 I. n. 197 del 1991, aventi ad oggetto la ricezione e l’utilizzo di una
carta di credito di provenienza illecita, riconoscendo all’imputato le circostanze

conseguentemente, rideterminando la pena originariamente inflitta.
Contro detta pronunzia ricorre l’imputato chiedendone l’annullamento per i
motivi che seguono.
In primo luogo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa la
ricostruzione del fatto, contestandosi l’integrazione di entrambi i delitti in
imputazione, attraverso una rilettura critica del merito istruttorio, da pag. 2 a
pag. 5 del ricorso.
Sul piano del trattamento sanzionatorio si critica l’eccessività della pena con
riguardo al ritenuto aumento in continuazione; si lamenta il mancato
riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 648 comma 2 cod. pen.; nonché la
mancata concessione, con giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il motivo sulla penale responsabilità per i delitti in contestazione è infondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che ricorre il vizio di motivazione
illogica o contraddittoria solo quando emergono elementi di illogicità o
contraddizioni di tale macroscopica evidenza da rivelare una totale estraneità
fra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale (Cass. 25 maggio
1995, n. 3262). In altri termini, occorre che sia mancata del tutto, da parte
del giudice, la presa in considerazione del punto sottoposto alla sua analisi,
talché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza,
completezza e logicità del discorso argomentativo su cui la decisione è
fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che
possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte dalle parti
(Cass. 15 novembre 1996, n. 10456).
Queste conclusioni restano ferme pur dopo la legge n. 46 del 2000 che,
innovando sul punto l’art. 606 lett. e) c.p.c., consente di denunciare i vizi di
motivazione con riferimento ad “altri atti del processo”: alla Corte di

attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva e,

cassazione resta comunque preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o
diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti
maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa,
dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia
intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico
seguito, (ex plurimis: Cass. 10 ottobre 2008 n. 38803). Quindi, pur dopo la

alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della
Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità e la
verifica sulla correttezza e completezza della motivazione non può essere
confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite. La Corte, infatti,
deve limitarsi a verificare se la giustificazione del giudice di merito sia
compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento (v. Cass. 3 ottobre 2006, n. 36546; Cass. 10 luglio 2007, n.
35683; Cass. 11 gennaio 2007, n. 7380) e tale da superare il limite del
ragionevole dubbio. La condanna al là di ogni ragionevole dubbio implica,
infatti, in caso di prospettazione di un’alternativa ricostruzione dei fatti, che
siano individuati gli elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta, in
modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa
ipotesi alternativa, con la precisazione che il dubbio ragionevole non può
fondarsi su un’ipotesi alternativa del tutto congetturale seppure plausibile (v.
Cass. sez. IV, 17.6.2011, n. 30862; sentenza Sezione 1″, 21 maggio 2008,
Franzoni, rv. 240673; anche Sezione 4″, 12 novembre 2009, Durante, rv.
245879).
La motivazione è invece mancante non solo nel caso della sua totale assenza,
ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della
fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a
specifiche doglianze formulate dall’interessato con i motivi d’appello e dotate
del requisito della decisività (Cass. 17 giugno 2009, n. 35918).
Nessuno di tali vizi ricorre nel caso di specie, dal momento che il giudice di
appello ha esposto un ragionamento argomentativo coerente, completo e
privo di discontinuità logiche giungendo per tale via ad una adeguata
ricostruzione dei fatti e a una corretta qualificazione giuridica degli stessi.
In particolare, la corte di appello ha esaminato dettagliatamente il compendio
istruttorio ricostruendo, senza cadere in manifeste illogicità e puntualmente
esaminando le doglianze, la vicenda in contestazione, evidenziando i rilevanti

novella, non hanno rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura

elementi di prova a carico dell’imputato, culminanti nei riconoscimenti dello
stesso effettuati da due testimoni, come il soggetto che utilizzò la carta di
provenienza illecita.
Nel ricorso, invece, anziché segnalare effettive violazioni di legge e tanto
meno manifeste illogicità motivazionali si vorrebbe indurre questa corte di
legittimità ad un inammissibile riesame del merito processuale, peraltro, sulla
scorta di generici richiami a risultanze dibattimentali la cui documentazione

Circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con
giudizio di prevalenza, la stessa risulta ben motivata dal complessivo contesto
motivazionale dove si evince come la corte territoriale abbia ritenuto, in
considerazione del corretto comportamento processuale dell’imputato, di
svolgere il giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità, come nel
caso correttamente motivato, nel senso dell’equivalenza tra attenuanti
innominate da un lato e aggravanti contestate e recidiva dall’altro.
Lo stesso è a dirsi circa il giudizio di merito sulla non ricorrenza, nel caso di
specie, dell’ipotesi di cui all’art. 648, cpv. cod. pen. attesa anche l’entità
rilevante degli importi prelevati dall’imputato (pari complessivamente ad euro
1500,00).
Deve, tuttavia, rilevarsi che il reato di indebito utilizzo di carta di credito si è
prescritto in data anteriore a quella della pubblicazione della sentenza di
appello.

f

I( fatto è stato in effetti commesso in data 21.7.2003; il termine prescrizionale

rilevante nel caso di specie è di anni 7 e mesi 6; non si annoverano

,prescrizoni dunque il termine è maturato in data 21.1.2011 mentre la
(sentenza di appello oggi impugnata risale al successivo 7.11.2014.
Per conseguenza, dalla pena complessivamente inflitta deve essere sottratto
l’aumento in continuazione pari a mesi 1 di reclusione e a euro 84 di multa.
Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
limitatamente al reato di cui al capo b) dell’imputazione perché estinto per
prescrizione, con eliminazione della relativa pena, e rideterminazione della
pena finale in anni due di reclusione ed euro 516,00 di multa.

PQM

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al
capo b) dell’imputazione perché estinto per prescrizione, con eliminazione

non è stata allegata al ricorso.

della relativa pena, rideterminando la pena finale in anni due di reclusione ed
euro 516,00 di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.
Roma, 12.11.2015

Fabrizio Di Marzio

Il Presidente
Mario Gentile

Il Consigliere estensore

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