Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2697 del 06/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2697 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BENSBAA ABDELHADI N. IL 05/10/1988
avverso la sentenza n. 778/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 11/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 06/12/2013

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Catanzaro,
in parziale riforma del decisum di prime cure, con il quale Abdelhadi
Bensbaa era stato riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 171
ter, co. 1, lett. c), L. 633/41; 648, co. 2, cod.pen.; 650 cod.pen., e
procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di cui al capo C)
perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena in mesi 5 di
reclusione ed euro 1.480,00 di multa, con conferma nel resto;
-che la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo il vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del
reato ex art. 171 ter lett. c), L. 633/41, senza considerare, peraltro, i nuovi
limiti alla tutela del diritto d’autore derivanti dalla sentenza Schwibbert,
resa dalla Corte di Giustizia Europea 1’8/11/2007; ha errato, altresì il
decidente nel non concedere le attenuanti generiche;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di ritenere logico e corretto il discorso giustificativo svolto in
ordine alla concretizzazione dei reati contestati e alla ascrivibilità di essi in
capo al prevenuto, a seguito di una esaustiva analisi valutativa delle
emergenze istruttorie;
-che del tutto inconferente è da ritenere il richiamo ai principi affermati
dalla Corte di Giustizia Europea in materia di diritto di autore, in quanto
gli stessi non producono effetti sulla fattispecie delittuosa di cui alla
lettera c) del citato art. 171 ter ( ex multis Cass. 24/6/2008, n. 34555 );
-che inammissibile è la doglianza attinente al mancato riconoscimento
delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen., in quanto detto beneficio non è
stato richiesto in sede di merito;

if

condannato alla pena ritenuta di giustizia, ha dichiarato non doversi

-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma il 6/12/2013.

Ammende della somma di euro 1.000,00.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA