Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26966 del 13/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26966 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SY ARONA N. IL 10/01/1980
avverso la sentenza n. 951/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
22/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 13/05/2015
25758/2014
Motivi della decisione
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione per quanto riguarda la
ritenuta sussistenza dell’aggravante della destrezza.
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti. Il ricorrente
sostiene che non sussisteva l’aggravante nel furto da lui commesso ai danni
di un’edicola dal momento che l’edicolante era fuori della stessa, intento a
parlare con due clienti. La sentenza impugnata ha già valutato la questione dedotta
rilevando, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, che il comportamento
dell’imputato integrava l’aggravante in questione.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P .Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 13.5.2015
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di
L’Aquila
confermava la responsabilità di Sy Arona per il delitto di cui agli artt. 624,625
nn.4, ma riduceva la pena irrogata dal giudice di primo grado a seguito della
esclusione della aggravante ex oi161 n.7 cod.pen.