Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26965 del 13/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 26965 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAOLICELLI ANTONIO N. IL 17/09/1959
avverso la sentenza n. 102/2013 CORTE APPELLO di POTENZA, del
22/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 13/05/2015

25599/2014
Motivi della decisione

Il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione, lamentando la
manifesta illogicità della motivazione che ha escluso le dette attenuanti e ha ritenuto
sussistente l’aggravante della violenza. Sollecita la dichiarazione di prescrizione e la
sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato
argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto
concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha fatto
riferimento alla negativa personalità dell’imputato, gravato di molti precedenti e alle
modalità del furto, avvenuto previa forzatura della portiera ha poi determinato la pena
nel minimo.
L’esito del ricorso comporta
la impossibilità di tenere conto della intervenuta
prescrizione, come sollecitato dal ricorrente, atteso che 1″inammissibilità del ricorso
per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e
preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a
norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. Un. 22.11.2000 n. 32 rv 217266). La
sospensione condizionale della pena non può formare oggetto di richiesta in questa
sede.
p.q.m.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna da) ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma
di euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 13.5.2015

La Corte di appello di Potenza, su appello del pubblico ministero, ha escluso le
attenuanti generiche e ha aumentato la pena inflitta a Paolicelli Antonio per il furto
di un’autoradio.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA